Cambio retroattivo per i contributi nei giorni di assenza

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’Inps getta nello scompiglio le amministrazioni pubbliche. Con la circolare 6/ 2014, l’Istituto di previdenza fa chiarezza rispetto ad alcune tipologie di assenze che, in passato, avevano creato parecchie incertezze nell’elaborazione delle buste paga. Ma, nel contempo, “pretende” che ai nuovi indirizzi venga data attuazione retroattiva.

L’allora Inpdap, con la nota 65837 del 2 dicembre 1997, aveva sostenuto l’obbligo contributivo in caso di sciopero in quanto l’assenza in questione non incideva sul l’anzianità di servizio e sulle ferie. Oggi, facendo appello all’uniformità delle basi imponibili, voluta con il Dlgs 314/1997 (emanato il 2 settembre), l’Inps afferma che lo sciopero, poiché comporta una riduzione della retribuzione in relazione alla mancata prestazione lavorativa, decurta anche l’imponibile previdenziale.

Esempio contrario è rappresentato dall’assegno alimentare. Riprendendo il disposto dell’articolo 34 del Rdl 680/38, nelle faq sulla circolare Inpdap 38/2000 si leggeva che era considerato servizio non utile ai fini previdenziali il periodo di sospensione per motivi disciplinari o cautelare per procedimento penale, anche in presenza di assegno alimentare, in quanto quest’ultimo non era equiparabile alla retribuzione. A conclusione opposta giunge oggi l’Inps, in quanto osserva che, ai sensi della circolare 326/E del ministero delle Finanze, tale assegno costituisce reddito di lavoro dipendente e, quindi, imponibile sia fiscalmente che previdenzialmente. Sono evidenti i problemi di applicazione del minimale contributivo.

Nulla quaestio sulle ragioni dell’Istituto di previdenza in ordine all’inversione di interpretazione sull’imponibilità (o la non imponibilità) di alcune fattispecie di assenze. Il punto dolens dei nuovi orientamenti è rappresentato dal dies a quo: la loro applicazione è richiesta da ottobre 2012. In altre parole ai dipendenti che, nell’ultimo anno e mezzo, hanno aderito a uno sciopero, gli enti dovrebbero ricalcolare la retribuzione, restituire i contributi trattenuti per tale giornata e assoggettare tale contributi a Irpef (in quanto, in allora, avevano ridotto il reddito tassato). Al contrario, di fronte, in passato, a un assegno alimentare, ora si dovrà procedere a inserire nel cedolino un imponibile figurativo (in quanto la somma è già stata corrisposta) e, di conseguenza, a ridurre il reddito ai fini Irpef. Se questo rappresenta un discreto problema per i lavoratori oggi ancora in servizio, è evidente l’ulteriore complicazione nel caso in cui il dipendente non sia più in attività.

Ma non è finita. Sistemati gli aspetti contributivi e fiscali, il passo successivo è rappresentato dalla regolarizzazione di tutte le denunce relative alle varie mensilità interessate. Gli enti dovranno districarsi nei vari quadri e codici della ListaPosPA, per cercare di dare definitività alle posizioni previdenziali. Si auspica, quindi, che l’Inps corregga il tiro, imponendo l’obbligatorietà dei nuovi orientamenti a partire dalla mensilità di febbraio 2014.

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