Bene espropriato dal Comune per pubblica utilità rimane inutilizzato: il terzo può usucapirlo

Non viene in alcun modo impedita l’usucapione del bene espropriato da soggetto diverso dall’ex proprietarioqualora alla dichiarazione di pubblica utilità non segua il concreto utilizzo o la realizzazione delle opere necessarie da parte dell’ente espropriante. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 20442/2017, depositata questa settimana, accogliendo il ricorso di un privato che rivendicava l’avvenuta proprietà per usucapione di un fondo e di un piccolo fabbricato inserito in un parco ubicato all’interno del territorio del Comune di Roma.
Particolarmente rilevante ai fini della decisione è il fatto che la dichiarazione di una zona comunale a vincolo paesistico o archeologico (elemento presente nel caso di specie) non si configura sufficiente a far ritenere di interesse archeologico qualsiasi bene ricadente all’interno dell’area.
Il fatto che l’area in questione sia dichiarata zona N del Comune, cioè destinata a verde pubblico, non fa rientrare automaticamente il fondo nel patrimonio indisponibile dell’Ente locale. L’indisponibilità di un bene risulta infatti legata alla sua necessaria funzionalità pubblica. E se non viene utilizzato per lo svolgimento di alcun servizio pubblico il requisito dell’indisponibilità viene meno.

>> CONSULTA L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE 28 AGOSTO 2017, n. 20442.

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