Da oggi, per aprire un bar o anche un ristorante non è più necessario attendere l’autorizzazione, perché è sufficiente presentare una Scia al comune. Inoltre, anche per le imprese individuali, non è necessario possedere i requisiti professionali prescritti dalla legge per esercitare l’attività. Ciò in quanto, è sufficiente assumere alle proprie dipendenze un soggetto in grado di dimostrare la professionalità necessaria, imposta fin dal lontano 1971. Prerogativa che, originariamente, era concessa soltanto alle persone giuridiche. Queste, due delle importanti novità contenute nel d.lgs. 147/2012 che, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 agosto, entra in vigore oggi. Il provvedimento, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi e il cui schema era stato licenziato dal governo a fine aprile, era peraltro atteso da tempo. Ciò in quanto già la legge delega (comunitaria 2008 n. 88/2009) aveva previsto l’intervento normativo finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell’esercizio di alcune attività economiche. Il decreto è stato motivato, in primo luogo, dalla necessità di recepire le modifiche apportate all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consistenti nell’introduzione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al posto della Dichiarazione di inizio attività (Dia). Peraltro, con il decreto in questione, sono stati rettificati alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario. Tuttavia, le novità più rilevanti contenute nel dlgs 147/2012 vanno senz’altro ascritte alla modifica degli articoli 64 e 71 del già indicato dlgs 59/2010 che, rispettivamente, individuano il titolo autorizzatorio previsto per l’apertura, il trasferimento e il subentro negli esercizi di somministrazione e i requisiti morali e professionali per poter materialmente esercitare l’attività nel settore della somministrazione e per la vendita di generi alimentari. A seguito del provvedimento che entra in vigore oggi, in pratica, sarà necessario attendere l’autorizzazione del comune in cui si intende aprire l’esercizio pubblico, soltanto se l’amministrazione locale avrà individuato le zone soggette a vincolo, in relazione a motivi imperativi di interesse generale che dovranno essere, quindi, espressamente dimostrati.
Basta una Scia per aprire un bar
Non occorre attendere l’ok del comune
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