Aziende pubbliche, quattro linee d’azione per la Corte dei conti

Fonte: Il Sole 24 Ore

«Restituita» alla Corte dei conti la giurisdizione sulle società in house. E’ questo l’importante e atteso verdetto con cui le sezioni Unite della Cassazione hanno fissato, con la sentenza 26283/2013, il punto di mediazione in tema di riparto di giurisdizione fra giudice contabile e giudice ordinario.

Si tratta a tutti gli effetti di un parziale revirement, perché se da un lato le sezioni Unite tornano sui propri passi a proposito delle società in house vere e proprie (cioè contraddistinte da tutti i requisiti prescritti allo scopo dal diritto Ue), ammettendo che per i danni ad esse inferti da amministratori e dipendenti la giurisdizione spetta al giudice contabile, dall’altro lato ribadiscono invece espressamente l’orientamento opposto ormai consolidatosi a proposito delle società a partecipazione pubblica diverse da quelle in house.

Ancorché parziale, il revirement è in ogni caso di rilevante importanza applicativa, e muove dall’esatta constatazione, maturata anche grazie alla perseveranza dei Pm contabili, che con le società vere e proprie quelle in house hanno in comune solo la forma esteriore, mentre sul piano sostanziale, essendo strutturalmente prive di potere decisionale autonomo, non si pongono in rapporto di alterità soggettiva rispetto all’ente pubblico partecipante, e finiscono con l’essere, rispetto a quest’ultimo, null’altro che una mera articolazione interna. Di qui, l’equazione conclusiva fra danno al patrimonio della società in house e danno erariale. Provando a sistematizzare, dopo questa decisione si può tracciare un quadro che declina la giurisdizione di danno della Corte dei conti, riguardo alle società a partecipazione pubblica complessivamente intese, su almeno quattro piani. Il primo, è quello che attiene ai casi in cui il danno è in sé ravvisabile nella stessa costituzione della società (ad esempio, perché creata contravvenendo a un divieto legale, oppure per il conseguimento di uno scopo manifestamente inutile o impossibile). Il secondo piano riguarda invece le società in house, nelle quali la responsabilità per danno erariale sarà governata esattamente dagli stessi paradigmi valevoli negli enti pubblici soci. Il terzo è quello che concerne le società a partecipazione pubblica diverse da quelle in house, laddove restano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti i comportamenti che abbiano cagionato un danno direttamente all’ente pubblico socio (si pensi al danno all’immagine), nonché quelli di colpevole trascuratezza nell’esercizio dei diritti spettanti al socio, da cui sia rimasto pregiudicato il valore della partecipazione. Il quarto piano, infine, attiene alle ipotesi puntuali di responsabilità per danno erariale previste genericamente in ambito societario, introdotte da singole norme speciali al di fuori di un disegno organico di intervento (si veda ad esempio l’articolo 4, comma 12, del Dl 95/2012).

Si tratta, come si può notare, di un’ampia area di intervento, ancorché diversificata, nell’ambito della quale la Corte dei conti riespande dunque il suo ruolo di presidio della sana e corretta gestione di una finanza pubblica resasi ormai multiforme.

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