Autorizzazione paesaggistica: al via l’iter semplificato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010, n. 199 il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 2010, n. 139 relativo al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”.
La procedura semplificata prevista dal presente regolamento completa la nuova disciplina autorizzatoria per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico contenuta nell’art. 146 del Codice ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010.
Sono previste tre tipologie di snellimenti:

  • documentali;
  • procedurali;
  • organizzativi.

In relazione ai primi, la presentazione della domanda è effettuata, ove possibile, per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato, nella quale è attestata anche la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia.
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dei quali 30 giorni sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria mentre 25 giorni sono riservati al soprintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Entro i successivi 5 giorni la p.a. adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.
Qualora l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica accerti la non conformita’ dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, ne dichiara l’improcedibilita’, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
Sotto il profilo della semplificazione organizzativa, l’art. 5 del regolamento prevede che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o piu’ funzionari responsabili dei procedimenti e che le regioni, dal canto loro, possano promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi da parte delle amministrazioni competenti  al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Gli interventi di lieve entita’ soggetti alla procedura semplificata sono elencati nell’Allegato al Regolamento e fra questi vi sono:

  • ampliamenti non superiori al 10% del volume originario e comunque non superiori a 100 mc;
  • interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma;
  • interventi sui prospetti degli edifici quali aperture di porte e finestre;
  •  interventi sulle coperture degli edifici quali rifacimento del tetto;
  •  interventi che si rendono necessari per l’adeguamento alla normativa antisismica o per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
  •  realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero totalmente o parzialmente interrate, con volume non superiore a 50 mc;
  •  realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su piu’ lati con superficie non superiore a 30 mq;
  •  interventi di adeguamento della viabilita’ esistente tra cui anche quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilita’ del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.

Rispetto allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2009, sono state apportate alcune modifiche, tra cui le piu’ rilevanti riguardano:

  • la possibilita’ di realizzare, avvalendosi della procedura semplificata, gli interventi sui prospetti, nonche’ quelli sulle coperture  degli edifici anche all’interno delle zone omogenee ”A” di cui al d.m. 1444/1968  (centri storici) o ad esse assimilabili;
  • la soppressione della previsione di utilizzare l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi relativi al deposito temporaneo (max 90 giorni) di merci e materiali a cielo libero collegati ad attivita’ produttive, commerciali e agricole. 

Il nuovo procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata entrera’ in vigore il 10 settembre 2010.
Visti i riflessi per il settore, si invitano le associazioni territoriali a segnalare eventuali casi pratici e problemi applicativi, al fine di poterli sottoporre presso le opportune sedi istituzionali.

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