Aumenti «integrativi» solo nel rispetto del patto

Corte dei conti. Deliberazione della sezione regionale Lombardia

Il Sole 24 Ore
26 Luglio 2010
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E’ sempre alta l’attenzione sull’articolo 15, comma 5, del contratto collettivo del 1999 che permette di incrementare il fondo delle risorse decentrate degli enti locali e che continua a essere oggetto di particolari analisi da parte della Corte dei conti. Mentre da una parte le linee guida sui questionari relativi al consuntivo del 2009 introducono un’apposita sezione di monitoraggio, i giudici contabili della Lombardia ritornano sulla possibilità di tale incremento in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. La sanzione, che è stata estesa anche al caso del mancato rispetto delle limitazioni in materia di personale, prevede il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e il divieto di stipulare contratti di servizio in elusione della norma. Il blocco, che letteralmente si riferisce solo all’approvvigionamento di risorse umane, è stato di fatto esteso dalla magistratura contabile a tutti i casi e le azioni che potrebbero portare una maggiore spesa per l’ente locale. È quindi inevitabile che anche le voci di alimentazione del fondo del salario accessorio diventino elemento prioritario per il contenimento. E se questo era da sempre è stato evidenziato dalle sezioni regionali della Corte dei conti, oggi è anche previsto nell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 così come modificato dalla riforma Brunetta. Gli enti locali possono quindi destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa solo nel rispetto del patto e nei limiti fissati per la spesa di personale. Sull’argomento ci sono già state le preziose indicazioni dei giudici contabili del Veneto i quali, nel parere 38/2010, hanno richiesto la verifica delle due condizioni sopra richiamate sia sull’anno precedente ma anche sull’anno in corso. Per poter incrementare il fondo nel 2010 è quindi necessario aver rispettato non solo le regole del patto e delle spese nel 2009, ma anche in questo esercizio. La parte variabile del fondo, che ogni anno riparte da zero, sarà quindi oggetto di incremento solamente negli enti virtuosi. E di tutti tali aumenti l’articolo 15,comma 5, costituisce la disposizione più singolare e complessa e al tempo stesso più utilizzata in sede di contratto decentrato, a volte per fini di pareggio, o per reali situazioni correlate ai nuovi servizi o attività di riorganizzazione. La deliberazione n. 596/2010 della Corte dei conti della Lombardia toglie ogni dubbio a proposito. L’articolo 15,comma 5, è sicuramente ricompreso tra gli aumenti che subiscono un blocco in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e dei limiti sul contenimento delle spese di personale. Il parere è inoltre particolarmente interessante in quanto fornisce schematicamente, ma in maniera esaustiva, i principi per il corretto incremento del fondo con riferimento all’istituto in oggetto. Non è forse un caso che anche i questionari sul rendiconto dell’anno 2009 insistano rispetto al passato sull’articolo 15, comma 5. Infatti, oltre a indicare le somme che hanno costituito la parte stabile e variabile del fondo, l’organo di revisione dovrà questa volta indicare anche l’elenco dei nuovi servizi o delle attività di riorganizzazione e di razionalizzazione poste in essere a giustificazione del-l’incremento. Non si potrà quindi mai trattare di una voce automatica per alimentare il fondo, anche da parte di quegli enti virtuosi in regola con i saldi finanziari e con la riduzione delle spese di personale. Così il testo unico La contrattazione collettiva – determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Le materie escluse – organizzazione degli uffici, materie oggetto di partecipazione sindacale, materie afferenti alle prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali L’eccezione «disciplinare» – nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. L’integrativo – le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, anche nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

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