Atto subito ritirato, le spese del giudizio ricadono sull’ufficio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Una volta radicato il giudizio va condannata l’amministrazione che solo successivamente ritira l’atto su sollecitazione del ricorrente. L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo disposto dallo stesso ufficio indica la sua manifesta illegittimità, che impedisce al giudice la compensazione delle spese di lite. Così afferma la Ctr Lombardia 3740/01/15 (presidente Chindemi, relatore Aondio).
La controversia riguarda un notaio che autentica le firme apposte dai legali rappresentanti di due società estere su un contratto con cui i diritti di proprietà industriale vengono dati in pegno per garantire l’adempimento di obbligazioni di importo assai rilevante assunte in precedenza dalle società attraverso un preesistente contratto di finanziamento stipulato con un pool di banche. Una volta effettuata l’autentica, il notaio comunica telematicamente la registrazione e assolve l’imposta di registro in misura fissa.
L’amministrazione richiede il pagamento della maggiore imposta con le relative sanzioni. Questo perché nel contratto di concessione di pegno sui diritti di proprietà industriale si richiama un contratto di finanziamento e pertanto il contratto di pegno sarebbe da tassare al 3% anziché in misura fissa. 
Il professionista ricorre in Ctp chiedendo la sospensiva, che viene accolta dal presidente. Prima della conferma da parte del collegio, presenta istanza di annullamento in autotutela dell’atto di liquidazione che viene accolta dall’amministrazione. In udienza il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
L’omessa condanna dell’amministrazione alle spese di giustizia viene appellata dal notaio, ma invano. La Cassazione successivamente adita, però, rinvia la sentenza ad altra sezione della Ctr. Il giudice di rinvio accoglie l’appello in riassunzione proposto dal professionista per due motivi:
lo scopo della condanna alle spese di giudizio è quello di impedire che il costo del processo danneggi la parte vincente. Nel caso esaminato, l’ufficio ritiene che non ci siano i presupposti per questa condanna, in linea con la sentenza 22231/2011 della Cassazione, perché l’amministrazione ha lealmente collaborato con il contribuente, ritirando un atto che non era manifestamente illegittimo fin dall’inizio, stante la complessità della materia. Per il giudice, però, questa lettura – per quanto ben argomentata – non si adatta al caso di specie, in cui l’ avviso di liquidazione è stato ritirato dopo soli 25 giorni dalla notifica, in seguito alla sospensione disposta dal presidente della Ctp;
l’immediatezza nel disporre l’annullamento di un atto impositivo appena notificato è indizio della sussistenza, fin dalla sua formazione, di una palese illegittimità, tanto che non è possibile “premiare” il comportamento dell’ufficio con la compensazione delle spese di lite tra le parti. 
Da qui la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese.

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