Atto amministrativo adottato dal responsabile incaricato non dirigente

di ENZO CUZZOLA

Il comma 2 dell’art. 109 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Secondo la giurisprudenza (cfr., recentemente, TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza 11 luglio 2018, n. 410), non si rinviene all’interno del TUEL alcuna disposizione che prescriva, a pena di illegittimità dell’atto l’obbligo, di fare menzione del provvedimento di incarico nei provvedimenti amministrativi. L’attribuzione dell’incarico è un requisito che deve essere presente e che assume rilevanza sul piano sostanziale, senza che a nulla possa rilevare la menzione (o la non menzione) dell’esistenza dello stesso sui provvedimenti adottati dal funzionario incaricato.
Di conseguenza, un atto adottato dal responsabile dell’ufficio privo della qualifica di dirigente, è legittimo anche se non riporta gli estremi del provvedimento di incarico del sindaco o della delega di altro dirigente (ovviamente, tale provvedimento deve comunque preesistere in forma scritta).

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR CALABRIA.

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