Assestamento di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio

La Commissione Arconet, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Arezzo, ha chiarito definitivamente obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 193 del Testo Unico, aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014. Il decreto n. 126/2014, anzitutto, che modifica il comma 2 dell’articolo in commento, elimina l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. Il legislatore, anticipando la data entro la quale il Comune deve provvedere alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, non riporta più l’obbligo di adottare contestualmente la delibera di ricognizione da sempre prevista entro il 30 settembre.

La verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenta, in ogni caso, un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell’ente. Il legislatore, infatti, prevede in ogni caso, per i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 147-ter, comma 2 del Testo Unico), l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Pur non essendo più obbligatoria una data entro la quale effettuare la ricognizione, la Commissione Arconet ritiene che essa debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP. La verifica dei programmi è, in effetti, precondizione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima dell’approvazione del DUP, che è lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili.

Il principio applicato alla programmazione prevede, poi, che lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, debba essere presentato in Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (punto 4.2, lett. g). La Commissione Arconet sta valutando l’opportunità di una modifica al principio della programmazione, al fine di renderlo coerente con il dettato del Testo Unico: così, al punto 4.2 lett. a) verrebbe esplicitata la considerazione secondo cui la verifica dello stato di attuazione dei programmi debba essere presentata al consiglio unitamente al DUP e non più congiuntamente alla delibera di assestamento del bilancio e al controllo della salvaguardia degli equilibri (come attualmente previsto dal principio al punto 4.2 lett. g). In attesa della modifica al principio, si ritiene che, in assenza di obbligo normativo e sulla base delle stesse indicazioni della Commissione, per l’anno 2015 la verifica sullo stato di attuazione dei programmi possa essere attuata entro il 31 ottobre.

A regime, quindi, in vigenza dell’articolo 147-ter del Testo Unico che prevede, per i Comuni con oltre 15mila abitanti, l’elaborazione di rapporti periodici da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione dei programmi, si può ritenere che la verifica dello stato di attuazione dei programmi e il DUP per la programmazione successiva siano proposti al Consiglio con un unico atto deliberativo entro il termine del 31 luglio, come previsto dal vigente Testo Unico.

In merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’articolo 193 del Testo Unico conferma l’obbligo della verifica entro il 31 luglio a cura dell’organo consiliare. Per il 2015, in attesa che si esprima il Ministero dell’Interno, si ritiene che per gli enti che hanno provveduto all’approvazione del bilancio di previsione a decorrere dal 1° luglio 2015, è sufficiente dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui direttamente nell’atto di approvazione del bilancio previsionale stesso. Per gli enti, invece, che hanno approvato il bilancio di previsione si ritiene di confermare l’obbligo del provvedimento, salvo il pronunciamento del Ministero dell’Interno che potrebbe indicare una diversa data limite oltre la quale l’obbligo non sussiste. 

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