Armonizzazione contabile, ecco l’elenco dei primi adempimenti del 2016

Nel corso del 2015 gli enti territoriali, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, hanno avuto la facoltà di rinviare al 2016 una parte significativa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Si ritiene pertanto opportuno richiamare l’attenzione sugli adempimenti necessari per garantire l’applicazione a regime della riforma dall’esercizio 2016 >> L’ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI 2016
N.B.: a questi sono da aggiungere a quelli adottati nel 2015

  • adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
  •  applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare, si segnala:
    • l’articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 118/2011, per il quale “Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell’ente, non gestiti dal tesoriere”;
    • la disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l’indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal tesoriere.
  • adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
  • adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
    • l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l’elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
    • l’elaborazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016.

Tali adempimenti riguardano anche gli organismi strumentali degli enti territoriali, quali le istituzioni degli enti locali, gli enti strumentali in contabilità finanziaria di regioni ed enti locali e i Consigli regionali.
Gli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, nel 2016 non sono tenuti ad adempimenti aggiuntivi rispetto al 2015, in quanto, nei loro confronti, la riforma si applica integralmente a decorrere dal 2015, con la redazione:

  • del budget economico;
  • del rendiconto di cassa ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile;
  • del prospetto della tassonomia se sono già soggetti alla rilevazione SIOPE.

Solo gli enti che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e che già partecipano alla rilevazione SIOPE sono tenuti all’elaborazione del prospetto da allegare al bilancio di esercizio e al budget (allegato n. 15 al D.Lgs. 118/2011), concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi Cofog – la cd. Tassonomia.
Tra gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale sono comprese anche le aziende municipalizzate e le fondazioni che rispondono ai requisiti di cui all’articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011. Le società controllate e partecipate non sono enti strumentali e sono interessate dalla riforma contabile esclusivamente ai fini dell’elaborazione del bilancio consolidato.
Gli adempimenti concernenti l’applicazione a regime della riforma nel 2016 non riguardano:

  1. gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, tenuti ad applicare integralmente la riforma dal 2015;
  2.  gli enti che non hanno esercitato la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato;
  3.  le autonomie speciali, i loro enti locali, organismi ed enti strumentali che adottano la riforma dal 2016, per i quali si rinvia alle indicazioni concernenti l’avvio della riforma nel 2015, con lo slittamento di un anno, consultabili nel sito www.arconet.tesoro.it, nella sezione “Documentazione”. La regione Siciliana, la regione Sardegna e i loro enti locali, organismi ed enti strumentali, avendo adottato la riforma a decorrere dal 2015, nel 2016 sono tenute ad applicare integralmente la riforma.

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