Aree di sosta incustodite, comune non paga per i furti

Fonte: Italia Oggi

A carico del comune non sussiste alcuna responsabilità per i furti d’auto nelle aree di sosta a pagamento incustodite. A questa conclusione, con diciotto pagine di motivazione, sono giunte le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 14319 del 28 giugno 2011, hanno respinto il ricorso di una nota compagnia di assicurazione che aveva prima rimborsato l’automobilista per il furto della sua Jeep, e poi aveva agito contro il gestore del parcheggio a pagamento del comune di Milano. Il Tribunale aveva respinto l’istanza di rivalsa e la decisione è stata poi confermata dalla Corte d’appello del capoluogo lombardo. Il Collegio esteso, dopo aver esaminato i presupposti del cosiddetto «affidamento incolpevole» dell’automobilista a concluso per il rigetto del ricorso perché, motiva, chi parcheggia è cosciente del pericolo a cui espone l’automobile in un’area che, seppure a pagamento, è incustodita. L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, primo comma, lettera f), dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l’esclusione della custodia attiene all’ oggetto dell’offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’ affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta. Anche la Procura generale della Cassazione è giunta alle stesse conclusioni. Infatti, nell’udienza svoltasi nell’aula magna del Palazzaccio lo scorso 9 novembre, ha chiesto al Massimo consesso di Piazza Cavour di respingere il ricorso dell’assicurazione.

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