Arconet sulla funzione del conto del tesoriere rispetto al rendiconto dell’’ente

Sull sito ARCONET il 9 maggio scorso è stato pubblicato il quesito n. 15 inerente la funzione del conto del tesoriere rispetto al rendiconto dell’ente.

Domanda n. 16:

In relazione alle diverse richieste pervenute dagli Enti Locali, si chiede una conferma in ordine alla diversa funzione del conto del tesoriere (art. 226 del t.u.e.l.) rispetto al rendiconto dell’Ente (art. 227 del t.u.e.l.), ossia che lo scopo del conto del tesoriere è quello di rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza, e che gli stessi siano nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione consolidati a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio finanziario. Ne dovrebbe conseguire pertanto che il conto del tesoriere non soggiace alle medesime regole espositive del rendiconto dell’ente e che non vi è obbligo di corrispondenza delle previsioni.

Risposta:

Si conferma che, come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 11.11  il conto del tesoriere, redatto sullo schema di cui all’allegato n. 17  del decreto legislativo n. 118 del 2011 “ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi,  distinti per residuo e competenza,  gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere”.

In particolare, il conto del tesoriere ha lo scopo di:
a) rendicontare gli incassi e i pagamenti, distinti per residuo e competenza,
b) di attestare il rispetto del doppio vincolo giuridico nella fase di estinzione degli ordinativi di pagamento:

  • dello  stanziamento di competenza (per i titoli in c/competenza), o dell’ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui);
  • dello stanziamento di cassa senza operare alcuna distinzione sullo stanziamento di cassa.

A tal fine, nel conto del tesoriere sono indicate le previsioni di competenza e di cassa “definitive”, così come gli importi dei residui  “definitivi”.

Di norma, i residui definitivi corrispondono ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Tuttavia, nell’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, è possibile considerare “residui definitivi”  i residui finali  dell’esercizio precedente che tengono conto anche delle variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario.

Diversamente, nel rendiconto della gestione dell’esercizio, predisposto dagli enti, compreso quello concernente l’esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario, i residui iniziali  devono sempre corrispondere ai residui finali risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.  Infatti, nello schema di rendiconto è prevista una apposita voce per rappresentare l’importo dei residui oggetto del riaccertamento (ordinario e straordinario).

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