Apprendistato verso il primo sì

Fonte: Il Sole 24 Ore

ROMA – Un testo aperto per avviare il confronto con le parti sociali, le Regioni e il Parlamento. Parte da qui il percorso della riforma dell’apprendistato, che oggi dovrebbe incassare il primo via libera del Consiglio dei ministri. La bozza del decreto legislativo che verrà illustrata da Maurizio Sacconi, si compone di sette articoli che razionalizzano il quadro normativo attuale definendo tre forme di apprendistato come «contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani». Il contratto potrà essere per «la qualifica professionale», «professionalizzante o contratto di mestiere», «di alta formazione e ricerca». La disciplina dei contratti di apprendistato sarà affidata ad accordi interconfederali nel rispetto di precisi «paletti» come il divieto di retribuzioni a cottimo o l’obbligo di garantire la presenza di un tutore o un referente aziendale che dovrà seguire il percorso formativo dei giovani assunti e un datore di lavoro non potrà assumere un numero di apprendisti superiore agli addetti specializzati e qualificati già in organico. All’apprendistato per «qualifica professionale» p potranno accedere giovani che abbiano compiuto 15 anni e la sua durata non potrà superare i 3 anni. Mentre con l’apprendistato per «alta formazione» si potrà accedere a tutti i settori di attività privati o pubblici, con un percorso di lavoro e formazione che porterà al conseguimento p di un titolo di studio superiore, universitario o al dottorato di ricerca. Sul fronte delle verifiche degli esiti dei percorsi formativi, oltre agli standard fissati nei contratti collettivi, il ministero del Lavoro istituirà un repertorio delle professioni in coerenza con quanto previsto nell’intesa con le parti sociali e le Regioni del febbraio scorso. Dopo il primo esame dei ministri il testo dovrà affrontare la verifica più difficile proprio con le Regioni, competenti in materia. I governatori hanno dalla loro parte due sentenze della Corte costituzionale. La n . p51 del 2005 che ha indicato nel principio della «leale collaborazione tra Stato e regioni» il criterio da seguire nell’individuazione del ruolo delle regioni, dopo che l’Emilia Romagna aveva impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n . p289, in materia di formazione, e fra essi l’art.47, recante “Finanziamento di interventi per la formazione professionale”. L’altra sentenza è la n.176 del 2010 che ha ripristinato le competenze delle regioni in riferimento alla formazione nella disciplina del-l’apprendistato professionalizzante, dopo che 9 regioni avevano presentato un ricorso impugnando i commi 1,2,3,4 dell’art.23 D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008. La sentenza ha riconosciuto alle regioni un ruolo rilevante nell’attività formativa dell’apprendista, anche nell’ipotesi di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale. In questo modo la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionali le norme introdotte dal D.L. 112/2008 che «consentivano alla contrattazione collettiva di disciplinare la formazione da svolgersi per l’adempimento degli obblighi formativi previsti per l’apprendistato professionalizzante. Queste norme infatti davano la possibilità al contratto collettivo di disciplinare in maniera autonoma la formazione dell’apprendista, escludendo le competenze della regione», spiega Claudio Treves (Cgil). Questo ha determinato un’ulteriore complessità che ha poi portato «alla nascita del tavolo con tutti i soggetti che hanno prodotto le linee guida del 27 ottobre scorso – aggiunge Treves -. Poi il parlamento ha approvato il «collegato lavoro» che contiene anche la riforma dell’apprendistato e prevede che la riforma si possa fare previa intesa con le regioni e le parti sociali». Per questo i sindacati insistono perché il confronto prosegua con tutti gli attori, a partire dalle regioni appunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *