Appalto in salvo se la newco è già pronta

Fonte: Italia Oggi

Perde l’appalto l’impresa ammessa al concordato preventivo. E non può invocare l’ipotesi «con continuità» introdotta dal decreto sviluppo 2012 se non prova che è in procinto di fondare una new company in grado di proseguire nell’attività imprenditoriale. È quanto emerge dalla sentenza 6781/15, pubblicata dalla sezione seconda ter del Tar Lazio. L’azienda non gestirà più il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune. E ciò perché l’ammissione alla procedura concorsuale prima della novella estrometteva automaticamente dalle gare per i servizi pubblici. Non può venire in soccorso dell’impresa il concordato con continuità aziendale introdotto dal decreto 83/2012. Per evitare di perdere la commessa deve presentare la relazione di un professionista qualificato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Serve anche la dichiarazione di un altro operatore qualificato in possesso dei requisiti di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Nella specie però l’impresa prospetta ma non prova la sua intenzione di costruire una newco che possa proseguire nell’attività imprenditoriale.

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