Appalti vincolati ai bandi-tipo

DECRETO SVILUPPO/Le novità sulle opere pubbliche. Liti temerarie, sanzioni a 4 mila

Italia Oggi
5 Maggio 2011
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Tetto del 20% per le riserve in sede di esecuzione dei lavori; sanzione di almeno 4 mila euro per le liti temerarie in materia di appalti; divieto di varianti per progetti validati; trattativa privata fino a un milione ma con invito di dieci soggetti e pubblicità dei risultati; tassatività delle cause di esclusione; bandi di gara da predisporre sulla base di bandi-tipo; limiti alle variazioni per aumenti dei costi dei materiali da costruzione; verifica on line dei requisiti dei concorrenti tramite la banca dati dei contratti pubblici. Sono queste alcune delle principali novità relative al Codice dei contratti pubblici inserite nella bozza di decreto legge sullo sviluppo che ieri sera è stata discussa nel pre-Consiglio dei ministri in vista del Consiglio di oggi. La bozza di decreto prevede innanzitutto un venti per cento di tetto alle riserve che le imprese possono apporre in sede di esecuzione del contratto e introduce il divieto di apporre riserve su aspetti progettuali oggetto di verifica. Viene anche introdotto il divieto di approvare progetti preliminari e definitivi che introducano oneri superiori al due per cento del valore dell’appalto per opere compensative per le infrastrutture strategiche. Inserito un tetto complessivo pari a 65 mila euro per i componenti delle commissioni per gli accordi bonari Per scongiurare le liti temerarie è prevista la condanna di ufficio del soccombente al pagamento di una sanzione pari ad almeno il doppio del contributo unificato (quindi 4 mila euro), se la decisione è fondata su giurisprudenza consolidata o ragioni manifeste. Rilevante anche la riscrittura di buona parte dell’articolo 38 del Codice dove si prevede l’esonero per il concorrente di dichiarare i reati depenalizzati o estinti o per i quali è intervenuta la riabilitazione. Introdotto il principio generale della tassatività delle cause di esclusione (solo quelle previste dal Codice e dal Regolamento o quelle sull’incertezza del contenuto o della provenienza dell’offerta o ancora sulla violazione del principio di segretezza). Sulle verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella baca dati dei contratti pubblici tutti i documenti in grado di comprovare i requisiti tecnici e economici dichiarati dai concorrenti (sulla base di moduli forniti dalla stazione appaltante); sarà possibile effettuare le verifiche on-line dei requisiti, risolvendo molti problemi fonte di contenzioso. Previsto anche l’obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre i bandi sulla base di modelli approvati dall’Autorità vigilanza contratti pubblici, previo parere delle Infrastrutture. Sulle procedure negoziate la novità è che viene liberalizzata la procedura negoziata con bando di gara in caso di offerte irregolari o inammissibile, eliminando il limite del milione di euro previsto dall’art. 56, c. 1, lett. a). Confermato l’innalzamento della soglia dei 500 mila euro fino a un milione per la procedura negoziata senza bando di gara con obbligo di invito di almeno dieci soggetti (nella fascia da 500 mila a un milione) o di cinque (nella fascia al di sotto dei 500 mila euro); andranno però sempre pubblicati i nominativi dei soggetti invitati e dell’aggiudicatario, entro dici giorni dall’aggiudicazione definitiva. Viene portato a un milione e mezzo (da un milione) il limite per l’esperimento della procedura ristretta semplificata prevista dall’art. 123 del Codice (con invito di venti imprese). Per le variazioni ai prezzi dei materiali si dispone che l’impresa potrà ottenerla ma soltanto per la metà eccedente il 10% (quindi se c’è un aumento del 18%, otterrà solo il 4% in più). Confermata anche la modifica alla disciplina sulla finanza di progetto con la possibilità di presentare proposte al di fuori della programmazione. Proroga al 31/12/2013 delle norme che agevolano le imprese di costruzioni e i progettisti a partecipare alle gare di appalti (con i requisiti sui tre/cinque migliori anni del quinquennio/decennio), nonché la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di lavori, forniture e servizi «sotto soglia», anche in questo caso in via transitoria fino a tutto il 2013. Limitate anche le varianti in aumento (nel limite del 5%) che può disporre il direttore dei lavori.

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