Appalti trasparenti in due tranche

Fonte: Italia Oggi

Tracciabilità a retroattività controllata. L’obbligo del conto dedicato per i flussi finanziari relativi agli appalti si applica solo ai contratti successivi all’entrata in vigore della legge 136/2010, e cioè al 7 settembre 2010. E per quelli anteriori scatta un semestre per regolarizzarsi. Lo precisa il decreto legge contenente misure urgenti in materia di sicurezza, approvato dal consiglio dei ministri del 5 novembre scorso, e che contiene anche le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrative e attuative delle disposizioni della legge 136/2010. Il decreto si propone sia di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, sia di riformulare le disposizioni così da evitare confusione per il futuro. Per esempio si precisa che il Cup (Codice unico di progetto) andrà inserito nei flussi finanziari, ma solo se è obbligatorio (in sostanza per gli appalti di lavori). Ma esaminiamo i dettagli del provvedimento: il primo chiarimento riguarda l’individuazione dei contratti di appalto ai quali si applica l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il decreto in commento dispone che gli obblighi (apertura e utilizzo del conto dedicato alla commessa pubblica) si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. I contratti stipulati precedentemente non sono comunque del tutto estranei alla misura: questi come i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alla legge 136 del 2010 entro 180 giorni a partire dal 7 settembre 2010 e quindi entro il 7 marzo 2011. Da un punto di vista dei soggetti obbligati, l’articolo 3 della legge 136 include gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche: il decreto chiarisce la portata dell’espressione «filiera delle imprese», precisando che si riferisce ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del codice dei contratti (dlgs 163/2006) e anche ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L’obbligo di conto dedicato può assolversi, dice la legge 136/2010, mediante l’apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Il decreto chiarisce che l’espressione «anche in via non esclusiva» si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante circa il conto o i conti utilizzati. Il decreto aggiunge sul punto che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. Il conto dedicato deve essere utilizzato per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, e quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, quelli riguardanti tributi: per questi pagamenti, come anche per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, la legge autorizza l’uso di strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa (e per i pagamenti giornalieri il divieto di uso del contante). Il decreto sottolinea che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, ma solo idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Fin qui le disposizioni interpretative, che hanno l’effetto di rendere applicabile l’interpretazione corretta fin dall’entrata in vigore della legge 136. Legge che viene conseguentemente modificata, così da codificare le interpretazioni sopra illustrate, in maniera inequivoca anche per il futuro. Di conseguenza viene modificata la lettera dell’articolo 3 nella parte relativa alla indicazione degli strumenti finanziari alternativi al bonifico, con la precisazione che devono garantire la tracciabilità. Uguale finalità deve essere osservata anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche: sono eseguiti tramite conto corrente dedicato, ma anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto. Strumenti alternativi al bonifico, sempre se è garantita la tracciabilità, possono essere utilizzati per i reintegro di somme dei conti dedicati utilizzati per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture. Quanto agli obblighi formali relativi ai pagamenti, il decreto conferma la necessità di inserire estremi identificativi dell’appalto negli strumenti di pagamento: si chiarisce, tuttavia, che si deve riportare il codice identificativo di gara (Cig), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante e il codice unico di progetto (Cup), se obbligatorio (articolo 11 della legge 3/2003). Nella versione originaria era inspiegabilmente previsto l’obbligo di indicare sempre il Cup.

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