Appalti, tetto di pagine per i ricorsi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Un limite ai ricorsi amministrativi. Almeno quantitativi. A porli è il decreto con cui il Consiglio di Stato (ma a prevederlo era stata la legge “del fare”) ha scandito i limiti di pagine cui devono sottostare le contestazioni a Tar e Consiglio stesso in materia di appalti. Il provvedimento, la data è di ieri, delimita innanzitutto l’area di applicazione dei paletti che dovranno essere rispettati da parte degli avvocati nella redazione degli atti: gli appalti appunto. A seguire vengono scanditi i limiti di pagine da rispettare.

Cosa succede, però, se questi limiti non vengono rispettati? Il decreto non lo dice e per capirlo bisogna fare riferimento a una disposizione che già era stata contestata da parte dell’avvocatura (sul punto critici, per la violazione al diritto di difesa, sia il Cnf sia l’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti), l’articolo 40 del decreto legge n. 90 del 2014. Testuale: «Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello».

A prima lettura così appare evidente come la penalizzazione per il mancato rispetto dei vincoli sul numero di pagine sia rappresentato dal possibile mancato esame delle ragioni contenute nelle pagine in eccesso da parte dell’autorità giudiziaria. Senza che, in questo caso, venga dalla legge riconosciuto il mancato esame come un motivo di impugnazione da fare valere nei gradi successivi di giudizio.

Quanto ai limiti introdotti dal decreto che è destinato a rappresentare un punto di riferimento ineludibile (a meno di future censure da parte della Corte costituzionale) va innanzitutto sottolineato come «le dimensioni dell’atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell’opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell’atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine».

Le domande per l’applicazione di misure cautelari devono essere contenute entro le 10 pagine , mentre lo stesso limite deve essere rispettato per la richiesta di misure cautelari e per le memorie di replica.

Si può sforare dai limiti indicati? Sì, ammette il decreto, quando la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse oppure riguarda interessi sostanziali di particolare rilievo anche economico. In questa prospettiva vengono valutati, a titolo di esempio, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato, il numero e l’ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l’esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti oppure di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi di natura diversa.

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