Appalti solidali, professionisti in guardia

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

La nuova disciplina sulla responsabilità fiscale «solidale» tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, prevista dal Dl 83/2012, chiama in causa non soltanto i soggetti della “catena” (committente, appaltatore e subappaltatore), ma anche i professionisti e i Caf che li assistono.
Come talvolta accade, anche con riferimento alla verifica degli adempimenti in materia tributaria prevista dal Dl 83/2012, il legislatore “scarica” agli operatori in materia lavoristica e fiscale la responsabilità di attestare la regolarità degli stessi.
Infatti, secondo quanto previsto dalla norma e in parte chiarito dalla circolare delle Entrate 40 dell’8 ottobre 2012 (si veda Il Sole 24 Ore del 9 ottobre), oltre alla soluzione «fai da te», gli appaltatori e i subappaltatori potranno rivolgersi ai professionisti abilitati per richiedere l’asseverazione dell’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, utile a dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (Irpef e addizionali regionali e comunali), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
Il rilascio dell’attestazione
La circolare delle Entrate non illustra, però, le conseguenze che si potrebbero verificare se l’attestazione rilasciata dovesse risultare non corretta: in particolare, non spiega in quali rischi potrebbe incorrere il professionista.
Peraltro, non essendo stata fissata una validità dell’asseverazione, questi dovrà prestare molta attenzione alle tempistiche del rilascio, eventualmente indicando che il controllo comprende i versamenti effettuati fino a una certa data: in caso contrario, il rischio è quello di produrre una dichiarazione non allineata.
Sarebbe stata comunque auspicabile l’adozione di una modulistica standard da adottare sia in caso di asseverazione, sia in caso di dichiarazione sostitutiva, così da garantire una maggiore chiarezza.
La verifica dei dati
Il professionista, se non già in possesso dei dati necessari, potrebbe chiedere al cliente l’elenco dei lavoratori adibiti all’appalto-subappalto e delle relative buste paga, per verificare la rispondenza delle ritenute operate rispetto a quelle versate con il modello F24.
Questo aspetto si rivela molto complicato, soprattutto nel caso di imprese di dimensioni elevate e con diversi contratti di appalto-subappalto in atto: in queste ipotesi, solo un controllo capillare (su tutto il complesso aziendale) può garantire – per esclusione – che siano stati assolti anche gli obblighi riferiti al contratto in questione.
L’altro aspetto dai contorni ancora nebulosi riguarda proprio quale tipologia di controlli sia chiamato a svolgere l’intermediario: in caso contrario, difficilmente quest’ultimo si sentirà di rilasciare un’asseverazione di regolarità. A meno che non disponga di una conoscenza approfondita della situazione del cliente.
Dal tenore della circolare emerge altresì che il contenuto dell’attestazione deve comprendere anche i riferimenti inerenti l’Iva e le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non versate, perché ad esempio l’obbligo di versamento non è mai sorto (reverse charge) o perché il tributo è stato compensato.
Infine, rimane da chiarire se nel controllo dei versamenti debbano essere comprese anche le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali – ad esempio – quelle operate sui compensi di eventuali lavoratori parasubordinati impiegati nelle prestazioni in appalto-subappalto.
Poiché, come è stato anche chiarito dalla circolare del Lavoro n. 5/2011, questi soggetti possono godere delle tutele derivanti dalla solidarietà, è possibile che vi rientrino anche le ritenute sui relativi compensi.

Il meccanismo
In quali casi si applica la responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore

1. L’APPLICAZIONE

– La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore (prevista dall’articolo 35, comma 28, del Dl 223/2006, come modificato dall’articolo 13-ter del Dl 83/2012) si applica nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai contribuenti Ires
indicati dagli articoli 73 e 74 del Tuir (società, enti commerciali
e non, e così via)
– Sono escluse dalla responsabilità solidale le stazioni appaltanti dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006)

2. GLI ONERI

– L’appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che siano stati correttamente effettuati gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dallo stesso subappaltatore. Per farlo, deve acquisire la documentazione idonea prevista dalla circolare delle Entrate n. 40 del 2012. Non ci sono limiti temporali per il regime di solidarietà, salvo la prescrizione ordinaria.
Il pagamento può essere sospeso fino all’esibizione della documentazione da parte del subappaltatore
– Il committente deve controllare gli adempimenti fiscali eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori

3. GLI EFFETTI

– In caso di mancata verifica, scatta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: l’appaltatore risponde in solido, nel limite dell’ammontare del corrispettivo dovuto. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all’appaltatore
– Per il committente che omette di verificare la correttezza
degli adempimenti, scatta la sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro

4. I DOCUMENTI

– Per provare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, si può ricorrere all’attestazione dell’avvenuto adempimento di tali obblighi rilasciata con l’asseverazione di un professionista abilitato (consulente del lavoro, commercialista) o di un responsabile Caf imprese
– Si può provare la regolarità dei versamenti fiscali anche presentando una dichiarazione sostitutiva che indichi: il periodo in cui l’Iva
per i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se è scaturito un versamento o se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o il reverse charge; il periodo in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate (o compensate parzialmente o totalmente); gli estremi del modello F24 relativo agli importi; l’affermazione che gli oneri includono quelli riferiti al contratto d’appalto-subappalto

5. I PUNTI CRITICI

– Nel meccanismo della solidarietà dovrebbero rientrare anche le «forniture» (articolo 35, comma 28-ter, decreto legge 223/2006)
– La circolare dell’agenzia delle Entrate 40/2012 include anche il committente nel regime di responsabilità solidale, contrariamente a quanto prevede la norma, che lo assoggetta solo alle sanzioni
– La circolare 40/2012 non chiarisce quale sorte debbano seguire i pagamenti delle prestazioni di appalto avvenuti tra il 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore del sistema previgente, disposto dal decreto legge sulle semplificazioni fiscali) e l’11 agosto 2012 (giorno antecedente l’entrata in vigore dell’attuale regime di responsabilità)
– È dubbia l’attrazione delle ritenute sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (come i compensi dei lavoratori a progetto occupati nell’ambito dell’appalto o del subappalto) nel vincolo solidaristico

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