Appalti e gare online, la Pa deve risolvere le difficoltà tecniche

Fonte: Il Sole 24 Ore

Quando le gare di appalto si svolgono con sistemi informatici, l’amministrazione deve rimediare alle difficoltà tecniche di accesso. Lo sottolinea il Tar Milano, nella sentenza n. 910 del 9 aprile, relativa a una gara per gestione di un centro diurno. In tutte le procedure di gara gestite con sistemi telematici, si applica l’articolo 296 del regolamento appalti pubblici (207 del 2010) che obbliga le amministrazioni a prevedere la possibilità di sospendere la procedura per le anomalie del sistema telematico, indicando i mezzi di comunicazione alternativi alla posta elettronica per i casi di indisponibilità oggettive momentanea. Interferenze o malfunzionamenti possono, infatti, condizionare l’esito della procedura. Nel caso esaminato era impossibile compilare l’offerta economica con l’intermediazione telematica della Regione Lombardia. 

Il sistema non consentiva di inserire un’offerta in rialzo superiore al 100%, mentre il bando non fissava alcun limite all’aumento. La piattaforma elettronica SinTel, non consentendo un rialzo superiore al 100%, introduceva di fatto un limite, che ha causato l’annullamento per violazione della par condicio tra i concorrenti. Si è anche posto il problema del rapporto tra l’inconveniente lamentato e il tempo tecnico per risolverlo: se il problema fosse emerso il giorno prima della scadenza del termine per l’offerta, sarebbe stato possibile rettificare la piattaforma telematica. Ciò tuttavia, avrebbe illegittimamente ridotto il tempo a disposizione dell’impresa per formulare l’offerta. In base al principio espresso dai giudici amministrativi quando vi sono termini perentori e scadenze, deve essere garantito il diritto a presentare l’offerta anche in prossimità della scadenza del tempo limite, cioè l’ultimo giorno utile: gli inconvenienti non possono ridurre i tempi per presentare l’offerta. 

Altre volte, la medesima piattaforma SinTel è stata promossa ritenendo garantita la segretezza e inalterabilità della documentazione inviata dai concorrenti (Tar Brescia 11/2015; Consiglio di Stato 6416/2014). Le caratteristiche di un sistema possono essere messe in discussione solo se c’è una chiara esplicitazione delle anomalie che hanno contrassegnato la specifica gara che ha avuto luogo con la piattaforma, con prove o quanto meno indizi, sulla non corretta conservazione della documentazione trasmessa e custodita. Una strada in salita, per il concorrente, la cui offerta, ad esempio deve essere completata (Consiglio di Stato 6146/2014) a suo rischio e pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *