Appalti con il bonifico, ecco come

Fonte: Italia Oggi

Sei mesi per adeguare i contratti e i subcontratti di appalto stipulati prima del 7 settembre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; immediata applicazione della tracciabilità ai contratti, ai subappalti e ai subcontratti successivi al 7 settembre; emanazione di un Dpcm con ulteriori modalità applicative entro sei mesi; sul conto dedicato potranno essere effettuati anche altri pagamenti ma devono essere comunicati alla stazione appaltante. Sono questi alcuni dei contenuti della bozza di decreto-legge discussa ieri nel preconsiglio dei ministri, che sarà portata al consiglio dei ministri della prossima settimana, anche se con probabili modifiche, alla luce delle osservazioni che potranno inevitabilmente arrivare anche dai settori imprenditoriali interessati. Si conferma l’impianto del provvedimento di cui ItaliaOggi ha anticipato, ieri, i contenuti: disciplina interpretativa, disciplina transitoria (con rinvio ad un Dpcm) e modifiche all’articolo 3 della legge 136/2010. Per la disciplina transitoria il decreto conferma che la tracciabilità opera per i contratti stipulati successivamente al 7 settembre e ai relativi subcontratti e subappalti; per i contratti (e relativi subappalti e subcontratti) stipulati prima del 7 settembre il decreto legge consentirà l’adeguamento di tutti i contratti e dei subcontratti alle disposizioni sulla tracciabilità previste dalla legge 136 e dal decreto legge stesso, entro 180 giorni. Entro questo arco temporale è previsto che verrà emanato un Dpcm, su proposta dei dicasteri interessati, con «ulteriori modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3» (della legge 136/2010). Con tutta probabilità sarà questa la sede in cui si recepiranno i contenuti delle linee guida predisposte dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Qualche chiarimento che aveva dato l’Autorità è infatti stato inserito come modifica all’articolo 3 della legge 136/2010 nel decreto legge, mentre altri non sono entrati nel testo del decreto. In particolare, con una modifica al comma 5 dell’articolo 3 della legge 136 è stato precisato che il riferimento da inserire in ogni transazione deve essere il Cup (codice unico di progetto), ma se il Cup non è obbligatorio, occorrerà indicare il Cig (codice identificativo di gara) che l’Autorità di vigilanza attribuisce ad ogni procedura di aggiudicazione. Nel caso in cui vi fossero contratti non soggetti al Cup e sprovvisti di Cig (perché relativi ad un periodo precedente il 2007), sarà compito dell’Autorità, entro 180 giorni, attribuire il codice CIG su richiesta delle stazioni appaltanti. Viene anche modificata la parte dell’articolato che prevede l’inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la transazione non sia effettuata con bonifico bancario o postale, rimanendo invece l’obbligo, «a pena di nullità assoluta», di inserimento nel contratto dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità. Per quel che riguarda i chiarimenti, il provvedimento delinea la «filiera delle imprese» con riguardo (oltre ai contratti principali) ai subappalti e ai subcontratti stipulati «per l’esecuzione anche non esclusiva del contratto»; si tratta di un chiarimento che sembra ricomprendere anche i fornitori dei subappaltatori, laddove la fornitura non sia generica, ma preordinata alla specifica esecuzione del contratto. Il decreto chiarisce che l’utilizzo «anche in via non esclusiva» di un conto dedicato per i pagamenti relativi a commesse pubbliche, consente di utilizzare il o i conti dedicati (bancari o postali) «anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante»; in sostanza si potranno su questi conti effettuare anche operazioni estranee alle commesse pubbliche comunicate. Per quel che riguarda gli strumenti di pagamento diversi dal bonifico (utilizzabili per le spese giornaliere e per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi), il decreto specifica che lo strumento utilizzato, diverso dal bonifico, deve comunque «assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria».

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