Anticorruzione al futuro

Fonte: Italia Oggi

Gli enti locali non devono adottare entro il 31 marzo il primo piano triennale anticorruzione, quello che vale per il triennio 2013/2015, in quanto non sono stati ancora adottati né lo schema di piano nazionale da parte della Conferenza unificata stato-regioni e autonomie locali né il piano per le amministrazioni statali: la semplice adozione da parte del comitato dei ministri competenti di generiche linee guida non è sufficiente. Il dettato del comma 60 della legge 190/2012 è infatti quanto mai chiaro: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 28 marzo, con intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata «si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali_ volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica». Per cui il dettato normativo subordina l’adozione del piano da parte delle regioni e degli enti locali alla definizione di questa intesa. Né si può ritenere che la semplice adozione di linee guida, per la verità assai generiche, da parte del comitato dei ministri possa essere sostitutivo delle indicazioni che devono essere dettate dalla Conferenza unificata.

Nel frattempo la Civit, con la deliberazione n. 15/2013, ha chiarito – si fa per dire – che il responsabile anticorruzione deve essere nominato da parte del sindaco o, se l’ente lo ritiene opportuno, da parte della giunta o del consiglio. Con tale presa di posizione ci viene detto che comunque è necessario provvedere alla nomina di tale soggetto, fermo restando che esso è di regola individuato dalla stessa disposizione nel segretario. Per cui non si può ritenere sufficiente la semplice individuazione effettuata da parte del legislatore, ma occorre un atto dell’ente. Ricordiamo che il legislatore non fissa un termine per la nomina del responsabile da parte delle singole amministrazioni, ma si deve ritenere sulla scorta della circolare della Funzione pubblica n. 1/2013, che ciò debba avvenire «rapidamente» e comunque in tempi utili per consentire al responsabile di avviare le proprie attività. La Civit ha espresso l’avviso che «il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco… salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, riconosca alla giunta o al consiglio una diversa funzione». A sostegno di questa tesi due argomenti condivisibili: il segretario è individuato dal sindaco e spetta a questo soggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali. Di conseguenza la competenza alla approvazione del piano anticorruzione dovrebbe spettare anche al sindaco, visto che la legge parla in ambedue i casi di organo di indirizzo politico. La deliberazione non invece è affatto condivisibile nella parte in cui lascia all’autonomia dei singoli enti la possibilità di derogare a tale indicazione. Essa dimentica di individuare quale debba essere il soggetto che sceglie la eventuale deroga e, soprattutto, non tiene conto del fatto che il dlgs n. 267/2000 – e per molti aspetti anche la Costituzione – non lascia alla autonomia dei singoli enti la ripartizione delle competenze tra gli organi degli enti locali, ma prevede che questa materia sia riservata in modo esclusivo alla competenza legislativa nazionale.

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