Anche l’eco-ente è parte civile

Sentenza sui processi per reati ambientali

Italia Oggi
10 Settembre 2010
Modifica zoom
100%

Le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile nel processo per reati ambientali. E questo «pur dopo l’abrogazione delle previsioni di legge che autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale». Le eco-associazioni hanno una legittimazione «iure proprio». A ribadirlo è la Corte di cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 33170/2010 depositata ieri. Con la sentenza, il collegio ha inoltre affermato «senza incertezze» anche la legittimazione alla «tutela civilistica per danni ambientali» collegati alla sicurezza dei lavoratori addetti, delle associazioni sindacali normativamente riconosciute e operanti con finalità istituzionali e associative di tutela dei prestatori di lavoro, perché da considerarsi anche enti esponenziali della collettività. Eco- – associazioni legittimate a costituirsi parte civile. I ricorrenti in Cassazione, imputati e condannati per una serie di reati fonte di danno ambientale, avevano contestato l’ammissione delle parti civili costituite nel corso processo: un’associazione sindacale, la Uil provinciale, e una ambientalista, Legambiente Puglia. Ammissione, secondo i ricorrenti, illegittima per violazione di legge e difetto di motivazione. A detta degli stessi, l’associazione sindacale non poteva legittimamente tutelare la salute dei lavoratori «là dove la condotta incriminata … non incideva sull’azione sindacale, giacché in tale ipotesi è in singolo lavoratore ad avere il diritto alla tutela del suo diritto; mentre la Lega ambiente non aveva titolo a intervenire in giudizio in relazione a reati (635 e 674 c.p.) che non individuavano beni protetti riferibili all’ambiente: l’associazione non aveva, secondo loro, legittimazione processuale propria, al massimo una legittimazione «sostitutiva», in base all’articolo 81 c.p.c. I giudici non hanno condiviso la tesi: richiamando una sentenza dell’anno prima (la n. 19883 dell’11 marzo 2009, sezione III) nella quale era stata ammessa la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale presentata da una onlus ambientalista, hanno ribadito che «le associazioni ambientaliste … sono legittimate alla costituzione di parte civile ‘iure proprio’ nel processo per reati ambientali». Né, hanno aggiunto, «può nella fattispecie negarsi la sussistenza del danno ambientale dappoiché di questo risultano imputati i ricorrenti».

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento