MILANO – I nuovi limiti alla spesa di personale introdotti a partire da quest’anno dalla manovra estiva 2010 vanno calcolati «tutto compreso», senza alcuno sconto per gli enti locali. Il chiarimento arriva dalle sezioni riunite della Corte dei conti, che nella delibera 27/2011 passa in rassegna le nuove norme e pone una linea interpretativa “severa” per le amministrazioni locali. Il tema è quello posto dai tetti al turn over fissati dalla manovra antideficit dell’anno scorso (articolo 14, comma 9 del Dl 78/2010), che impedisce assunzioni «a qualsiasi titolo» agli enti che registrano «spese di personale» superiori al 40% delle uscite correnti, e permette agli altri di reclutare nuovo personale «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente». Il problema, per far funzionare al meglio la nuova regola, è capire i confini di questa «spesa di personale». Le Sezioni riunite, nella delibera 27, partono dall’esame della successione delle norme e arrivano alla conclusione che nessuna voce va esclusa dal calcolo. In altre parole, i tetti vanno interpretati inserendo nei conteggi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di somministrazione, gli incarichi a contratto, gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici e così via. Nella partita entrano di conseguenza anche le spese collegate ai rinnovi contrattuali, sia quelli collettivi nazionali sia quelli integrativi realizzati a livello locale. Con la delibera delle Sezioni riunite, la Corte dei conti svolge una sorta di funzione supplettiva al Governo (gli stessi magistrati ricordano che da anni è atteso vanamente un Dpcm con i parametri per individuare gli enti «virtuosi» sul personale, che avrebbe potuto indicare con criteri univoci qual è la spesa rilevante in questo capitolo). L’analisi della Corte prende le mosse dal comma 557 della Finanziaria 2007, quello che chiede agli enti inclusi dal Patto di diminuire progressivamente di anno in anno la spesa di personale, ma con una differenza importante. I calcoli per verificare il rispetto di quella regola, nell’interpretazione dei magistrati contabili, dividono in due parti la spesa per i contratti decentrati: la quota stipulata in attuazione degli accordi nazionali (e per la quale è fissato un tetto massimo dalle stesse intese collettive) va esclusa, quella invece decisa in totale autonomia va inclusa. Per rispettare i limiti fissati dalla manovra estiva, invece, questa distinzione scompare e tutta la spesa va inclusa. Un ultimo aspetto importante affrontato dalle Sezioni riunite riguarda i documenti da cui desumere i dati. I numeri rilevanti, precisa la Corte, sono quelli di competenza (impegni), perché la cassa è soggetta a oscillazioni anche casuali che non permettono di misurare la reale situazione dell’ente. Il riferimento deve essere il rendiconto ufficiale 2010, ma in mancanza (temporanea, ovviamente) di questo ci si può basare sugli schemi di bilancio preparati dagli uffici.
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