Anche i committenti diventano produttori di rifiuti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto legge 92/2015 incide sulla disciplina di rifiuti (chiarendo la portata di alcune definizioni) e concede alle imprese di continuare a operare anche se (nonostante l’abbiano richiesta poiché obbligati per la prima volta) non sono ancora in possesso dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale). Inoltre, evitano lo spegnimento dell’altoforno 2 dell’Ilva di Taranto dopo un mortale incidente sul lavoro. Il decreto 92 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 luglio ed è in vigore dalla stessa data. 
Per quanto riguarda i rifiuti, il Dl tocca alcune definizioni del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) e precisamente:

  • produttore iniziale dei rifiuti: ora è tale «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione». Quindi, il produttore dei rifiuti non è più solo chi esegue le opere (appaltatore) ma anche il committente (appaltante);
  • raccolta: ora comprende, oltre al deposito, anche il deposito preliminare alla raccolta;
  • deposito temporaneo: in tale tipologia di deposito, ascrivibile esclusivamente al produttore dei rifiuti e mai soggetto ad autorizzazione (ove si rispettino le caratteristiche previste), rientra anche il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento. 

Tale deposito riguarda l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. 
Un “puzzle” definitorio che (soprattutto con riferimento al produttore) non mancherà di produrre i suoi effetti in numerosi ambiti operativi e sotto molti profili, ma che ora risolve la situazione dei rifiuti generati nel porto di Monfalcone. Qui la Cassazione (sentenza 5916/2015 del 10 febbraio) in sede di impugnativa cautelare, aveva stabilito che l’accumulo dei rifiuti prodotti dai subappaltatori di Fincantieri non potesse essere qualificato come un «deposito temporaneo» trattandosi di «stoccaggio»; quindi, doveva essere autorizzato. Nel cantiere navale, invece, tale attività era priva di atto di assenso preventivo. La Cassazione correttamente individuava il deposito temporaneo nel raggruppamento di rifiuti effettuato «ad opera dello stesso produttore e nell’area dove il rifiuto viene prodotto». Il raggruppamento era invece effettuato da Fincantieri (subappaltante) sui rifiuti prodotti da soggetti diversi (subappaltatori), in un luogo (banchina del porto) diverso da quello dove i rifiuti erano stati prodotti (a bordo delle navi in costruzione). 
In ragione del Dl 92/2015 i depositi temporanei degli scarti di lavorazione realizzati sulla banchina del cantiere di Monfalcone ora sono legittimi poiché i rifiuti derivanti dalla costruzione delle navi sono prodotti anche dalla Fincantieri che, come tale, può posizionarli in deposito temporaneo senza autorizzazione.

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