Anac, dalla nomina nulla responsabilità alla Giunta

Fonte: Il Sole 24 Ore

Uno stop di tre mesi per il Presidente della Regione Calabria da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione. Galeotta è stata la nomina a commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria di un candidato a sindaco al comune di Seminara. Una scelta che non poteva essere fatta in base al Dlgs 39/2013 (articolo 8). Ciò in quanto il precetto interessato chiarisce che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e amministrativo nelle aziende sanitarie, locali e ospedaliere, non possono essere conferiti a chi è stato candidato in precedenti elezioni europee, nazionali e regionali ma anche in Comuni ricadenti nella medesima provincia dell’azienda di competenza. Così com’è, per l’appunto, quello di Seminara (Reggio Calabria).
Un errore che si paga (Cantone dixit) con l’interdizione dei componenti dell’organo che l’ha adottata che, al netto degli assessori che c’erano e che non ci sono più, conta come saldo solo il presidente Mario Oliverio. 
La vicenda, da una parte, sa di incredibile, dal momento che nessuna perplessità e/o eccezione al riguardo è stata fatta presente alla Giunta all’epoca deliberante, che appare essere stata ignara dell’evento impeditivo per non essere stata neppure informata dell’eventualità dalla dirigenza preposta. Dall’altra, che la misura contenuta nella delibera n. 66/2015 dell’Anac comporta, in base all’articolo 17 del Dlgs 39/2013, la nullità dell’originario atto di nomina e del relativo contratto di lavoro successivamente stipulato (articolo 17). Non solo. Sancisce la responsabilità di tutti i componenti della Giunta sulle conseguenze economiche derivanti dagli atti adottati. Insomma, un chiaro esempio di responsabilità contabile punitiva che, nel caso di specie, rischia di apparire sproporzionato, anche perché mette in gioco valori economici consistenti. Ciò per due ordini di motivi. Prioritariamente, perché nella fattispecie esaminata dall’Anac si tratta di nomina a commissario straordinario e non anche a direttore generale dell’Asp reggina. In proposito, prescindendo dalle assimilazioni rintracciabili in una certa giurisprudenza ad esse favorevoli, ve ne sono altre dalle quali si desume l’esatto contrario, avallate pure da una eminente dottrina. La particolarità della provvisorietà e dell’urgenza di procedere a nomine commissariali straordinarie, indispensabili per sopperire a vuoti di gestione pericolosi per la salute dell’utenza e l’economia pubblica, dovrebbe costituire una buona motivazione per non assimilarle a nomine definitive, con previsioni contrattuali della durata minima di un triennio, del tipo quelle esplicitamente codificate nella norma di riferimento.
Ciò vale anche in relazione alla responsabilità “erariale” che il Dlgs 39/2013 attribuisce agli organi trasgressori. Una sanzione che, proprio perché derivante dalla nullità della nomina interviene ex tunc su tutti gli atti conseguenti, potrebbe raggiungere entità economiche sproporzionate. Sanzioni che non dovrebbero trovare alcun positivo riscontro, da parte della magistratura contabile, per una colpa grave non affatto riscontrabile nel caso di specie.
Quanto alle nomine che urgono, occorre in ogni caso un’attenzione particolare nel determinarle per evitare di incappare in nullità sopravvenienti e conseguenti ulteriori responsabilità, anche economiche. 

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