Allo scadere del termine senza la fine dei lavori automaticamente decade il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato pronunciando la sentenza n. 1520/2016 ha rilevato che, in base all’art. 15 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, i termini (n.d.r., di decadenza del permesso di costruire) possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del Permesso, o in considerazione della mole dell’opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive.

Il fatto 
Una società edile proprietaria di alcuni terreni ottenne dal comune il permesso di costruire per costruirvi delle villette.
Il consiglio comunale approvava il nuovo PRG, e in buona sostanza, inseriva i terreni di detta società in parte in zona agricola e, per la restante parte, in area a vincolo PAI. Contro tali atti la società, pur non avendo ultimato i lavori entro il termine di decadenza del Permesso di costruire, ha proposto con successo ricorso al TAR.
Il comune impugna e appella davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso della società.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello.
I giudici di palazzo Spada in prima battuta rilevano che, ai fini della decadenza dei titoli edilizi (i permessi di costruire), essa non può che operare in via automatica, se non si verifichi la conclusione dei relativi lavori “entro il termine di tre anni dalla data di inizio” di essi. Nel caso in esame, il dies ad quem, al momento della disposta decadenza, s’era consumato non per scelta della p.a., bensì per la sostanziale incapacità dell’impresa di terminare i lavori. La crisi economica, che ha afflitto il settore dell’edilizia, non è un motivo che può consentire la proroga sic et simpliciter del Permesso di costruire, né può giustificare l’inerzia del titolare del Permesso, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all’obbligo di osservare i tempi d’inizio e completamento dei lavori.
Il trattamento delle villette realizzate in tutto o in parte è e resta quello indicato nell’art. 15, comma 4, del d.P.R. 380/2001, il quale non fa differenza tra opere compiute o no. È inopponibile alla disposta zonizzazione, foss’anche a destinazione agricola (com’è poi avvenuto), un legittimo affidamento alla stabilità dei titoli edilizi rilasciati nella vigenza del precedente strumento urbanistico, quando le opere non son state realizzate per tempo.

La giurisprudenza rilevante

> Consiglio di Statosentenza n. 5028/2011
«La decadenza costituisce l’effetto automatico dell’inutile decorso del termine entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere».

> Consiglio di Statosentenza n. 101/2013
«La decadenza ha natura non già costitutiva, bensì dichiarativa con efficacia ex tunc d’un effetto verificatosi ex se e direttamente».

La norma richiamata

Art. 15 – D.P.R. n. 380/2001
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

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