Alle Regioni 120 giorni per il nuovo piano casa

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Piano casa procede a tappe forzate: se non entrano in vigore le norme regionali, si applicano quelle del decreto legge 70/2011, il cosiddetto decreto sviluppo. In particolare, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto, le Regioni possono emanare (articolo 5, comma 9) apposite leggi per interventi di riqualificazione prevedendo che le demolizioni e ricostruzioni avvengano con una volumetria premiale aggiuntiva, la possibilità di delocalizzare le cubature in aree diverse, l’ammissibilità di modifiche alle sagome degli edifici. Se le Regioni non provvedono entro 120 giorni (cioè entro metà settembre), l’articolo 5, comma 14 del Dl 70/2011 prevede una premialità di almeno il 20% sul volume dell’edificio se a destinazione residenziale e del 10% per gli edifici ad uso diverso (non residenziale, cioè produttivo, terziario). Cadenze simili sono previste affinché le Regioni deliberino in materia di destinazioni d’uso: l’articolo 5, comma 11 del Dl 70/2011 prevede che da metà giugno e fino a che le regioni non legiferino, i mutamenti di destinazione d’uso possano essere consentiti con una procedura abbreviata, cioè con una delibera comunale (articolo 14 del Testo unico 380/2001, permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici). Tali modifiche debbono comunque rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e alla tutela dell’ambiente, nonché alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004). Le norme statali operano, quindi, solo in via sussidiaria rispetto a quelle regionali. La materia di governo del territorio vede infatti la concorrenza della competenza di Stato e Regioni, perché allo Stato spetta il compito di fissare le norme generali che presiedono alla programmazione nazionale, mentre alle Regioni spettano l’attuazione e le norme di settore. In altri termini, lo Stato offre una disciplina normativa applicabile cui la Regione, se ritiene, può derogare. Se la Regione non esercita il potere concessole, il cittadino può avvalersi delle disposizioni statali. I problemi si pongono per gli interventi di maggior peso (demolizione e ricostruzione con premi o delocalizzazioni), e si intersecano con nuove procedure in tema di permessi di costruire (con il nuovo principio del silenzio assenso: articolo 5, comma 2, n.3) ed anche con le nuove responsabilità che incombono alle pubbliche amministrazioni. L’impegno economico per rilocalizzare con premi di volumetria sarà notevole, e i ritardi si presteranno a richieste di risarcimento ben diversi rispetto a quando i tempi delle procedure erano meno cadenzati. Ora le Regioni hanno pochi mesi per indirizzare le innovazioni, dando il via ad interventi sia di piccolo (con premi del 20%) che di ampio respiro (ricostruzioni e delocalizzazioni integrali), affidando poi ai Comuni le scelte di dove consentire gli interventi.

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