Alla cassa con aliquote base e modello F24

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le regole dell’acconto Imu per il 2012 richiedono particolare attenzione. Nell’anno di debutto della nuova imposta patrimoniale, infatti, trovano applicazione alcune previsioni eccezionali. Non va poi dimenticato che per la prima volta i contribuenti si troveranno ad affrontare la quota di imposta erariale.

Calcolo con aliquote base
La prima rata in scadenza al 18 giugno prossimo sarà versata utilizzando le aliquote e la detrazione di base. Ciò, per la semplice ragione che per l’anno in corso i Comuni hanno tempo sino al 30 giugno prossimo per deliberare le misure del prelievo. Questo significa quindi che, in occasione della scadenza del primo acconto, le aliquote da applicare saranno lo 0,4% per l’abitazione principale, lo 0,76% per le altre unità immobiliari e lo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. La detrazione per l’abitazione principale, inoltre, è di 200 euro, oltre 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell’immobile.
La norma sembra escludere, invece, la possibilità di utilizzare le aliquote comunali già a giugno, a scelta del contribuente, ove più favorevoli di quelle nazionali.
Il calcolo dell’acconto avverrà assumendo il possesso per l’intero anno e versando il 50% dell’importo così determinato. Resta peraltro possibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre in tutti i casi in cui il periodo è inferiore a sei mesi. Si pensi ad esempio all’immobile acquistato a fine febbraio 2012. In tale eventualità, il calcolo non potrà riguardare la metà del dovuto per l’intero anno, ma l’effettivo periodo di possesso del primo semestre (4 mesi).
Per l’abitazione principale, il contribuente può scegliere di versare l’acconto del 50% entro il 18 giugno e il saldo a conguaglio entro il 17 dicembre. Oppure, in alternativa, può scegliere la ripartizione in tre rate, aggiungendo di fatto una rata d’acconto entro il 17 settembre. Di queste, le prime due sono calcolate in misura pari ad un terzo del totale, applicando aliquote e detrazione base. La terza è ovviamente a saldo. Resta comunque ferma la scelta del pagamento nelle ordinarie due rate.
Per i fabbricati rurali strumentali, il primo acconto è pari al 30% del totale. Per gli immobili rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, strumentali ed abitativi, si versa tutto a saldo, entro il 17 dicembre. Ciò perché la scadenza di legge per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione della rendita è il 30 novembre prossimo.

L’importo minimo
Ai fini della determinazione degli importi minimi da pagare per l’Imu, si applicano le regole generali stabilite per i tributi locali. L’articolo 9, Dlgs 23/2011, richiama infatti l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006. La previsione relativa alla quota di imposta erariale inoltre richiama a sua volta la disciplina della riscossione riferita all’Imu. Ciò comporta che, in assenza di regolamenti comunali, il minimo da versare è pari a 12 euro per ciascun versamento (articolo 1, comma 168, legge 296/2006). Ne consegue che se, ad esempio, il pagamento del primo acconto è pari a 10 euro e il dovuto per tutto l’anno è pari a 15 euro (perché il Comune ha deliberato un’aliquota più bassa di quella ordinaria), l’Imu dovrà essere versata per intero (cioè, per 15 euro) entro il 17 dicembre. Restano però salve le diverse determinazioni adottate nei regolamenti comunali.
La quota fissa statale
Una complicazione del tutto nuova è rappresentata dalla quota di imposta erariale. Questa si calcola con l’aliquota dello 0,38% (la metà di quella base) sull’imponibile soggetto a Imu. Ai fini di tale quota, non si tiene conto delle riduzioni di aliquota e delle detrazioni deliberate dai Comuni. Per questo motivo, potrebbe anche accadere che applicando le regole comunali non vi sia nulla da pagare, mentre il debito verso l’Erario resta. In realtà, le maggiori difficoltà si verificheranno in occasione del saldo di dicembre, perché solo allora troveranno ingresso le delibere locali. Nella rata di giugno, infatti, sarà sufficiente dividere a metà l’importo da versare e indicare nel modello F24 una quota con il codice tributo dell’Erario e l’altra con il codice tributo del Comune. A dicembre invece le complicazioni saranno tanto maggiori quanto più numerose saranno le aliquote decise dal singolo Comune. Ad ognuna di esse, diversa dall’aliquota ordinaria, corrisponderà infatti un doppio conteggio da eseguire da parte del contribuente.
La quota erariale non è tuttavia dovuta su tutti gli immobili. Ne sono esclusi tutti i casi nei quali la legge stabilisce una aliquota inferiore a quella ordinaria. Si tratta pertanto dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali. Per effetto delle modifiche apportate nella legge 44/2012, inoltre, la quota statale non si applica agli immobili degli Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché agli immobili dei Comuni ubicati sul proprio territorio. Tra l’altro, il calcolo del saldo risulterà particolarmente imprevedibile, in conseguenza della possibilità che Stato e Comuni apportino variazioni in corso d’anno alle misure del prelievo.

I CODICI TRIBUTO

La risoluzione 35/E del 2012 dell’agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo utilizzabili per pagare l’Imu con il nuovo modello F24:
83912: Imu su abitazione principale e relative pertinenze – Comune
83913: Imu per fabbricati rurali a uso strumentale – Comune
83914: Imu per i terreni – Comune
83915: Imu per i terreni – Stato
83916: Imu per le aree fabbricabili – Comune
83917: Imu per le aree fabbricabili – Stato
83918: Imu per gli altri fabbricati – Comune
83919: Imu per gli altri fabbricati – Stato
83923: Imu – Interessi da accertamento – Comune
83924: Imu – Sanzioni da accertamento – Comune

Gli esempi A CURA DI Luciano De Vico

LA CASA CON DUE BOX AUTO
Un contribuente ha l’usufrutto su una casa che costituisce la sua abitazione principale. Vive nella casa con un figlio di 10 anni. La rendita catastale è 450 euro. La casa ha anche due box auto (rendita di 150 euro ciascuno). L’Imu annua sulla prima casa e sul primo box auto, calcolata con all’aliquota base, è di 153,20 euro: il contribuente sceglie l’acconto del 50% (76,60 euro, arrotondato a 77) da versare entro il 18 giugno. L’imposta dovuta sul secondo box auto è 191,52 euro: l’acconto è obbligatoriamente del 50% (95,76), ma va diviso a metà tra la quota dello Stato e del Comune (47,88 euro per rigo, arrotondato a 48)

DUE CASE E UN NEGOZIO
Un contribuente possiede l’abitazione principale (rendita catastale 1.250 euro), in cui vive senza figli, una seconda casa (rendita di 600 euro) e un negozio (categoria C/1, rendita 2.450 euro). L’Imu annua sulla prima casa, calcolata con l’aliquota base, è di 640 euro. Il contribuente sceglie di versare due acconti di 1/3 ciascuno (213,33, arrotondato a 213): il primo entro il 18 giugno e il secondo entro il 17 settembre. L’Imu sugli altri immobili è 1841,39 euro e l’acconto
è obbligatoriamente del 50% (920,69 euro),
da dividere a metà tra la quota dello Stato e del Comune (460,34 euro per rigo, arrotondato a 460)

L’ALLOGGIO IN COMPROPRIETÀ E LA CASA EREDITATA
Un contribuente è comproprietario al 50% con la moglie della prima casa (rendita 800 euro), in cui vive con due figli: uno di 24 anni, l’altro di 26 anni (compiuti il 10 marzo 2012, quindi la detrazione di 50 euro spetta per 2/12, cioè 8,33 euro; la detrazione totale è di 258,33 euro da dividere a metà tra i coniugi, e poi ancora a metà tra saldo e acconto). Secondo l’aliquota base, l’Imu annua sulla propria metà di casa è 139,64 euro, di cui metà in acconto a giugno (69,82 euro, arrotondato a 70). Lo stesso contribuente possiede al 100% una seconda casa (rendita 1.100 euro), per la quale deve pagare 702,24 euro di acconto Imu, da dividere a metà tra quota statale e comunale (351,12 euro arrotondati a 351). Il contribuente ha inoltre un credito di 400 euro dal 730 che sceglie di usare per pagare l’Imu

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