Al via l’imposta di soggiorno

Fonte: Italia Oggi

Al via l’imposta di soggiorno nei comuni. La pagheranno, fino a un massimo di 5 euro a notte, gli ospiti degli alberghi e delle strutture ricettive dei capoluoghi di provincia, dei comuni turistici, delle città d’arte e delle unioni di comuni (se ci sarà accordo tra tutti gli enti componenti).
Ma il balzello potrebbe essere applicato da tutti i sindaci d’Italia se dovesse essere confermata la novità, inserita nel decreto correttivo al fisco comunale (si veda ItaliaOggi del 27/10/2011), che estende la chance a tutti i municipi. A mettere nero su bianco la disciplina dell’imposta di soggiorno (peraltro già applicata a Venezia e a Roma dove può arrivare fino a 10 euro a notte) c’ha pensato uno schema di dpr varato mercoledì sera dal consiglio dei ministri riunito per definire gli ulteriori interventi a sostegno dello sviluppo chiesti a gran voce dai mercati finanziari europei.
L’approvazione del dpr arriva con cinque mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Avrebbe dovuto infatti vedere la luce entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul federalismo fiscale municipale (dlgs. n. 23/2011) e dunque entro il 7 giugno 2011.
I comuni che vorranno far pagare il tributo già dal 2012 dovranno istituirlo con regolamento entro il termine di approvazione dei preventivi. Ossia sulla carta entro il 31 dicembre di quest’anno. Anche se, si sa, la proroga della scadenza per il varo dei bilanci di previsione è una certezza a cui gli enti locali sono ormai da anni abituati.
I regolamenti comunali saranno efficaci 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio. E non bisognerà rinnovare le misure di anno in anno perché queste si intenderanno tacitamente prorogate salvo espressa variazione.
I regolamenti comunali varati dai sindaci che, nell’inerzia del governo, hanno voluto portarsi avanti, saranno pienamente legittimi. Ma dovranno essere adeguati alle disposizioni del dpr entro il termine per l’approvazione dei bilanci.
L’imposta servirà a finanziare interventi in materia di turismo, oltre alla manutenzione e al recupero di beni culturali, paesaggistici e ambientali. Ma andrà anche a beneficio delle strutture ricettive.
Il regolamento messo a punto dai tecnici del ministero di Roberto Calderoli spiega cosa debba intendersi per interventi in materia di turismo. Per poter istituire l’imposta i sindaci dovranno metterne in atto almeno uno. L’elenco è lungo: itinerari tematici, innovazione tecnologica, manutenzione dei beni culturali, sviluppo dei punti di accoglienza, incentivi per il soggiorno di giovani e anziani, incentivi all’accesso degli animali nelle strutture alberghiere, sviluppo dell’occupazione giovanile, finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
Cosa mettere nel regolamento comunale. La disciplina del tributo è chiaramente già delineata dal dlgs n. 23/2011 e i comuni non potranno discostarsene. Dunque, soggetti passivi saranno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e non risultano essere residenti nel comune. L’imposta sarà incassata dai gestori delle strutture che saranno tenuti a compilare ogni anno una dichiarazione indicando il numero dei soggiornanti, il periodo di permanenza e quanti di loro hanno diritto a esenzioni o riduzioni (che potranno essere previste tenendo conto della tipologia della struttura, dell’età dei soggetti passivi, della consistenza del nucleo familiare, della durata del soggiorno e della stagione turistica).
I gestori dovranno versare al comune quanto incassato. Ma saranno i sindaci a fissare le scadenze per i versamenti e i rimborsi. Nel regolamento i comuni dovranno anche indicare le modalità di riscossione coattiva del tributo e prevedere una relazione al consiglio su come sono stati spesi i soldi incassati dall’imposta.
Attività di controllo. In materia di controlli lo schema di dpr chiarisce che gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta dovranno essere notificati al gestore delle strutture ricettive entro cinque anni dal momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Regioni a statuto speciale. Come chiarito nella relazione d’accompagnamento allo schema di dpr, le norme sull’imposta di soggiorno si applicano anche alle regioni autonome in conformità ai rispettivi statuti.
Sanzioni. Il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno, in quanto istituita e disciplinata con regolamento comunale, sarà sanzionabile, ai sensi del Tuel (dlgs n. 267/2000) con una multa da 25 a 500 euro.

 

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