Acquisti, oggi il nuovo termine per i «soggetti aggregatori»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il sistema dei soggetti aggregatori e le prospettive di macro-razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sono messi alla prova dal primo passaggio di individuazione dei 35 organismi previsti dalla legge 89/2014 (secondo lo schema Cottarelli).

Oggi scade la proroga stabilita dall’Anac al termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco delle super-centrali di committenza, dopo che alla prima scadenza all’Autorità sono pervenute solo 24 istanze, di cui dieci sottoposte a verifica.

Dal primo elenco approvato il 27 maggio e sottoposto giovedì scorso al parere della Conferenza Unificata emergono varie criticità.

Il numero massimo di 35 soggetti aggregatori previsto dall’articolo 9 della legge 89/2014 è ben lungi dall’essere raggiunto, anche se nel novero degli ammessi e dei sottoposti a verifiche ulteriori compaiono quasi tutte le strutture operanti come centrali di committenza regionali, fatta eccezione per l’Abruzzo, il Molise e la Sicilia (per la quale la normativa regionale prevede già un organismo deputato a svolgere le gare per i lavori pubblici, l’Urega).

Mancano all’appello anche molte importanti città metropolitane, come Milano, Bologna, Venezia, Bari, Palermo, determinando così un quadro molto disomogeneo per la gestione delle future procedure per la soddisfazione dei fabbisogni di più amministrazioni in ambito territoriale di area regionale o vasta.

Questa criticità si riverbera anche sul sistema di committenza rafforzato nel disegno di legge di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti e di concessioni, qualora dovesse emergere dalla conclusione del procedimento Anac l’effettiva assenza di molti degli attori che erano stati immaginati come potenziali protagonisti nel nuovo quadro di acquisti aggregati.
Peraltro l’articolo 9 della legge 89/2014 configura i soggetti aggregatori come macro-gestori di procedure per l’acquisizione di beni e servizi, sulla scorta dell’esperienza maturata da Consip e da alcune centrali di committenza regionali, mentre sarebbe da sperimentare completamente il loro ruolo come stazioni appaltanti di lavori sulla base delle richieste delle singole amministrazioni (soprattutto dei Comuni non capoluogo).

Il sistema su tre livelli delineato dalla legge 89/2014 (soggetti aggregatori su base nazionale regionale e di macro-area vasta metropolitana sulla fascia più alta, unioni di Comuni, stazioni uniche appaltanti delle Province e accordi tra Comuni non capoluogo su quella intermedia, singoli enti su quella più bassa e limitata) viene ad essere ulteriormente modificato dal disegno di legge di recepimento delle direttive comunitarie, con un’impostazione per livelli di valore, determinando un ulteriore elemento di disomogeneità e di incertezza.

Considerando che i Comuni non capoluogo devono organizzarsi per sviluppare le acquisizioni di lavori, servizi e beni in modo aggregato dal 1° settembre, il nuovo modello proposto nel disegno di legge comporterebbe l’operatività del modello organizzativo richiesto dal comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti solo per alcuni mesi.

Nell’ambito di questa evoluzione le criticità rilevate nel procedimento di formazione dell’elenco dei soggetti aggregatori devono indurre ad un’accurata valutazione anche degli effetti economici della scelta di acquisizioni con modelli aggregativi, essendo forte il rischio di “compressione” delle committenze in alcuni settori di mercato (aspetto peraltro contrario proprio allo spirito con cui nelle direttive comunitarie sono configurate le centralizzazioni di committenza).

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