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Nelle diversificazioni dei modelli consensuali tra Pubbliche Amministrazioni – in ambito culturale e turistico – si possono legittimamente annoverare alcune forme di esercizio e cooperazione organizzativa dell’azione amministrativa: gli “accordi”, individuati dall’art. 15, della legge n. 241/1990.
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Va chiarito, nel quadro normativo di riferimento, che l’accordo si presenta quale norma di chiusura delineandosi strutturalmente diverso dalla “conferenza di servizi” (ex artt. 14 ss. della legge n. 241/1990), avendo lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le Amministrazioni aderenti mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di “interessi comuni”, valorizzando la finalizzazione istituzionale perseguita, ovvero la cura degli aspetti culturali e turistici che alimentano un territorio e la sua popolazione.
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