Accesso documentale senza limiti anche ad atti di natura privata?

di SALVIO BIANCARDI

Risulta ormai pienamente consolidata la regola in base alla quale l’accesso documentale di cui alla legge 241/90 possa essere esercitato anche con riferimento ad atti di natura privata purché si tratti di documenti che promanano da soggetti che svolgano attività che assuma rilevanza pubblica e purché il documento si riferisca alla predetta attività.
Quanto sopra descritto emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 3823 del 31 luglio 2017.
Nella prospettiva sopra delineata, emerge quindi che anche l’atto inerente il rapporto di lavoro con il gestore di un servizio pubblico (nel caso specifico si trattava del servizio pubblico postale) può, in astratto, essere oggetto del diritto di accesso se ed in quanto strumentalmente connesso con la gestione e l’erogazione del pubblico servizio.

Il nesso di strumentalità

La mancata dimostrazione di uno specifico nesso di strumentalità tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, oggetto dell’istanza di accesso, e l’espletamento del pubblico servizio osta alla declaratoria del diritto di accesso.
I giudici di Palazzo Spada si sono soffermati sul significato da attribuire alla disposizione legislativa (art. 22, lett. e, della legge n. 241/1990) che assimila all’amministrazione i soggetti privati, ma “limitatamente alle loro attività di pubblico interesse”.

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