1. accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
2. accesso civico semplice previsto dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. 33/2013;
3. accesso civico generalizzato previsto dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013.
Più precisamente ANAC ha stabilito che: “Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato. Una volta emanate, l’Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività”.
Si evidenzia che la citata normativa è entrata in vigore il 23 dicembre 2016 e il primo aggiornamento, come si evince chiaramente dal testo delle Linee guida deve avvenire ogni 6 mesi; pertanto si rende ora necessario provvedere a rendere disponibili i suddetti dati.
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