E che recano un avviso importante: decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la palla passerà a Equitalia «anche ai fini dell’esecuzione forzata».
Ebbene, conformemente a quanto previsto dall’art. 29 del dl 78/2010, i nuovi modelli degli «atti impoesattivi» (mutuando la definizione già coniata dalla dottrina) messi a punto dall’Amministrazione Finanziaria si caratterizzano per la compresenza delle componenti, ben distinte, degli atti accertativi-impositivi – in senso stretto – e dei titoli esecutivi e del precetto, che notoriamente caratterizzano la fase riscossiva di attuazione del credito erariale.
Difatti il nuovo avviso contiene espressamente la formula c.d. esecutiva.
Formula esecutiva rappresentata dall’«intimazione ad adempiere» al debitore, analogamente a quanto avviene nelle attuali cartelle di pagamento, all’obbligo del pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso.
Sicché, tramite l’espressa menzione nell’atto del sollecito rivolto al debitore di adempiere all’obbligazione entro un congruo termine, allo scadere dello stesso l’atto diviene immediatamente esecutivo e il debitore è considerato formalmente in mora. Senza, dunque, più alcuna necessità di provvedere alla successiva formazione di un titolo esecutivo (il ruolo) e alla notifica del precetto (la cartella di pagamento).
L’intimazione ad adempiere costituisce, pertanto, stando alla lettera della novella legislativa, un elemento essenziale dell’atto, in mancanza del quale l’avviso risulterà insanabilmente viziato ab origine, seppur limitatamente alla sua funzione esecutiva, risultando illegittimo qualsiasi successivo ulteriore provvedimento proprio della fase esecutiva in quanto non supportato da idoneo titolo.
A tal fine, e anche in considerazione della circostanza che le somme oggetto dell’intimazione ad adempiere sono diverse in ragione del comportamento che il contribuente adotterà successivamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento e che non è possibile, dunque, individuare a priori tale comportamento, l’Amministrazione nell’atto ha rappresentato tutte le potenziali fattispecie, a ciascuna delle quali è correlata una specifica intimazione in virtù dei differenti importi da pagare.
Trattasi, nello specifico, delle ipotesi di: a) mancato pagamento ed omessa impugnazione dell’avviso; b) definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del dlgs 472/1997; c) proposizione del ricorso e mancato versamento a titolo provvisorio degli importi dovuti.
Oltre all’intimazione ad adempiere il nuovo avviso esecutivo contiene anche l’espresso avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l’attività esattiva sarà affidata all’Agente della Riscossione «anche ai fini dell’esecuzione forzata».
Formula che vale ufficialmente a manifestare il proposito di procedere all’esecuzione forzata, integrando, in tal modo proprio, le caratteristiche tipiche del precetto, ex art. 480 c.p.c.
Alcune osservazioni si rendono indispensabili, inoltre, in tema di notificazione dell’avviso.
Poiché l’art. 29, comma 1, lett. b) del dl 78/2010 fa decorrere il termine per attribuire efficacia di titolo esecutivo all’avviso di accertamento dal momento della notifica, emerge di tutta evidenza come il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio assuma un’indubbia e rilevante influenza non solo sull’efficacia ma sulla stessa esistenza del titolo esecutivo, stante la natura ricettizia degli atti tributari sostanziali che richiedono, per la loro «giuridica» esistenza l’esperimento di una valida notifica.
Poiché proprio dal contesto legislativo di riferimento si evince che l’intimazione ad adempiere ha quale termine quello di presentazione del ricorso e atteso che detto termine decorre proprio dalla data di «notifica», è, pertanto, incontrovertibile che la «notificazione» rivesta un’indubbia valenza costitutiva dell’intera fattispecie, aspetti, peraltro, già sollevati da autorevole ed attenta dottrina.
Sicché, l’Ufficio accertatore dovrà verificare con estrema accuratezza il buon esito della notifica attesa l’estrema importanza di tale adempimento in considerazione del fatto che l’avviso di accertamento costituisce l’unico atto con cui il contribuente viene posto a conoscenza del quantum della pretesa tributaria, non essendo più seguito dalla notifica di alcuna cartella di pagamento.
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