A carico del Comune i permessi retribuiti all’eletto dipendente della società partecipata

Mediante l’esauriente testo della deliberazione n. 256 del 26 settembre 2017 la Corte dei Conti per la Lombardia ha fornito un chiarimento in merito alla corretta interpretazione dell’art. 80 del TUEL (Testo Unico Enti Locali, d.lgs. 267/2000), affermando che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un Ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 80 del TUEL.
È infatti opinione comune che, con il porre a carico degli Enti presso cui svolgono le proprie funzioni i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, l’art. 80 del TUEL abbia inteso garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti senza che il relativo onere vada a ricadere sui datori di lavoro privati, anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e, segnatamente, del bilancio dell’ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (SEZ. LOMBARDIA) 26 SETTEMBRE 2017, n. 256.

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