Wifi pubblico: l’abrogazione della Pisanu ai minimi termini

Sul tema wi-fi pubblico, in questo momento, la confusione regna sovrana e vi è un fiorire di articoli sul web che possono aiutare ad orientare (o disorientare) il lettore. Volendo farsi una opinione precisa, consiglierei però di non prescindere da un esame diretto delle fonti e di ignorare opinioni che non citino espressamente i riferimenti normativi. Nell’ipotesi che il legislatore confermi la liberalizzazione in atto con la legge di conversione, la mia analisi è la seguente. Fino al 31 dicembre 2010, per l’apertura di postazioni pubbliche per la navigazione Internet era necessario:
 – chiedere la licenza al Questore ai sensi delle leggi in materia di pubblica sicurezza (comma 1 art. 7 DL 144/2005 – “Legge Pisanu”);
- identificare gli utenti dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico o adottare sistemi atti a consentirne l’identificazione (comma 4 art. 7 DL 144/2005);
- tracciare il traffico telematico (art. 2 DM 16 agosto 2005).
Dal 1° gennaio 2011, per effetto del Decreto Legge 225 del 29 dicembre 2010 (non ancora convertito in legge), che modifica il comma 1 e abroga i commi 4 e 5 dell’art 7 DL 144/2005:
- è superato l’obbligo di licenza del Questore, a meno che si tratti di un esercizio pubblico o circolo privato in cui l’attività di telecomunicazioni abbia carattere principale;
- è superato l’obbligo di identificare l’utente ammesso alla navigazione; 
- si può ritenere superato (se il DM 16 Agosto 2005 risultasse implicitamente abrogato) l’obbligo di tracciamento del traffico telematico, non essendo chiaro però come possa il titolare ottemperare ad eventuali prestazioni di giustizia (art. 96 del D.Lgs. 259/2003 – “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) se non ha rilevato e conservato i dati relativi.
Un punto fondamentale di attenzione è la distinzione fra reti pubbliche e reti private alla luce del quale rimangono in vigore gli obblighi di:
- essere/avvalersi di soggetti autorizzati all’offerta di servizi ISP o WISP (art. 25 D.Lgs. 259/2003 – “Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”) al fine di fornire l’accesso a reti di telecomunicazione aperte al pubblico;
- collaborare con gli organi di polizia in caso di indagini (art. 96 del D.Lgs. 259/2003 – “Prestazioni di giustizia”), fornendo le informazioni in proprio possesso.
Per avere maggiori certezze, a fronte di un quadro normativo frammentario e in evoluzione, bisogna attendere la legge di conversione ed un consolidamento interpretativo. In questa fase:
– per i servizi offerti nell’ambito delle reti WiFi metropolitane, sembra prudente e non in contrasto con le norme sulla protezione dei dati mantenere le attuali procedure di identificazione dell’utente e di conservazione dei dati del traffico telematico; 
– i fornitori dei servizi devono possedere tutte le necessarie autorizzazioni per garantire sulla correttezza dell’utilizzo delle postazioni pubbliche per la navigazione Internet;
– non sembrando conforme ai principi del Codice delle Comunicazioni (oltre ad essere oggetto, in molti casi, di specifico divieto contrattuale) è sconsigliato ai pubblici esercizi l’utilizzo di reti aziendali o domestiche per postazioni aperte al pubblico.

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