Vincoli sulle assunzioni protette sospesi dalla crisi aziendale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Oltre alla comunicazione dei lavoratori somministrati, c’è un altro adempimento che i datori di lavoro devono effettuare entro la fine del mese: si tratta della trasmissione del prospetto informativo sul personale con disabilità, in base alla legge 68/1999.

I datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e unità produttive in una sola regione, o i loro intermediari, inviano il prospetto presso il servizio informatico della stessa regione. Quelli con sede legale e unità produttive in due o più regioni devono inviare il prospetto al servizio informatico della Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda, se adempiono all’obbligo senza intermediari.

Dal prospetto informativo deve risultare l’adempimento degli obblighi legati all’assunzione di personale con disabilità, a livello nazionale con riferimento a ogni unità produttiva o impresa del gruppo. Nel settore privato, se non ci sono variazioni rispetto alla situazione dell’anno precedente, tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il prospetto non deve essere inviato. 

È bene ricordare, in questa fase di crisi economica, le causali che possono consentire la sospensione degli obblighi occupazionali, illustrate dalla nota del Lavoro del 12 dicembre 2013, n. 16522: sono situazioni in cui l’onere di copertura delle quote di assunzione di personale disabile rimane in stand-by. Peraltro, è obbligatorio indicare nel prospetto la data di fine della sospensione, per consentire una puntuale rendicontazione.

Questo istituto – disciplinato dall’articolo 3, comma 5, della legge 68/1999 – riguarda i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria; la Cig in deroga, il contratto di solidarietà; il ricorso al fondo di solidarietà di comparto; l’assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare del Lavoro 2/2010). La sospensione opera durante tutto l’arco temporale di copertura degli ammortizzatori e termina alla fine di questi.

Per quanto riguarda la Cigo, la sospensione non è prevista per legge ma la valutazione è rimessa ai servizi provinciali competenti. Invece, con riferimento alle procedure di “mobilità”, la sospensione si protrae anche nei sei mesi successivi al termine delle procedure, se il licenziamento collettivo ha interessato almeno cinque lavoratori (ossia per il periodo coincidente con il diritto di precedenza alla riassunzione da parte dei lavoratori licenziati); viceversa cessa al termine della procedura.

Con la circolare del Lavoro 22/2014, è stata ritenuta applicabile, in via analogica, la norma che sancisce la sospensione degli obblighi occupazionali anche per le ipotesi in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012. 

In ogni caso, la sospensione dell’obbligo è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale di attività.

Il mancato invio del prospetto è punito con la sanzione di 635,11 euro, oltre a 30,76 euro per ogni giorno di ritardo: la competenza è della Dtl, in base alla provincia in cui risulta la scopertura di assunzioni obbligatorie.

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