Via libera della Corte dei conti all’Agenzia unica della mobilità romagnola

Il quesito

Il Comune di Riccione ha rivolto alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, una richiesta di parere finalizzata a conoscere se è possibile trasformare “l’Agenzia Mobilità Provincia di Rimini -A.M.” ‑ consorzio di funzioni costituito in ambito provinciale ai sensi dell’art. 31 t.u.e.l. per la progettazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale al cui fondo di dotazione lo stesso comune partecipa ‑ in un’unica società consortile a responsabilità limitata, la quale assumerebbe il ruolo di agenzia per la mobilità romagnola. In particolare, il comune chiede se la legislazione regionale di riferimento ‑ che ha previsto la trasformazione delle agenzie per la mobilità in società a responsabilità limitata e, più recentemente, l’obbligo di fusione delle agenzie locali per la mobilità in coerenza con i cinque ambiti ottimali individuati dalla giunta regionale e coincidenti con il territorio provinciale (cfr. delibera n. 908/2012) ‑ sia compatibile con le disposizioni contenute nei commi 609 e 611 dell’articolo unico della legge di stabilità per il 2015, che ha imposto, come è noto, agli enti locali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute in modo da conseguirne la riduzione entro il 31.12.2015.

Il parere della Corte dei conti

La Corte dei Conti, con parere n. 128/2015, esclude che la trasformazione dell’“Agenzia Mobilità Provincia di Rimini -A.M.” in un’unica società consortile a responsabilità limitata, la quale assumerebbe il ruolo di agenzia per la mobilità romagnola, sia incompatibile con le disposizioni della legge di stabilità per il 2015. In particolare, la Sezione ritiene che “la costituzione e/o partecipazione da parte degli enti locali della Regione Emilia-Romagna in organismi di natura societaria cui conferire l’esercizio della funzione amministrativa relativa all’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, il trasporto pubblico locale) non si pone in contrasto con la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 611, legge di stabilità 2015. Ciò in quanto la partecipazione obbligatoria agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, che ai sensi della legislazione regionale devono assumere la forma societaria, può ritenersi conforme al criterio previsto nella lettera d) del richiamato comma 611 che prevede“l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica”. In conclusione, la Corte aggiunge anche che nella stessa direzione si muove la legge delega n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), la quale, proprio in tema di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, prevede, quale criterio per l’esercizio della delega da parte del Governo, l’incentivazione dei processi di aggregazione.

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