Una sola detrazione Imu per nucleo familiare

Fonte: Italia Oggi

Una sola detrazione Imu per il nucleo familiare. La stringente previsione introdotta dal decreto legge 16/2012 in tema di abitazione principale troverà qualche chiarimento nella circolare che il dipartimento delle finanze sta predisponendo per superare i molti dubbi ancora sul tappeto in tema di nuova imposta municipale.
Dopo le modifiche del decreto legge 16/2012 l’abitazione principale è quella «in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente» e la norma prevede poi che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
I dubbi che possono sorgere sono diversi, il primo dei quali è cosa si deve intendere per nucleo familiare.
La linea che sembra prevalere tra i tecnici alle prese con la definizione della circolare è quella secondo cui tale concetto è ristretto al marito e alla moglie con esclusione, per esempio, dei figli degli stessi. Quindi una definizione a favore del contribuente che per godere della detrazione non dovrà verificare l’identità di residenza e dimora anche di tutti i figli (si pensi a quelli che seppure residenti con i genitori dimorano in altri luoghi magari per motivi di studio).
Ma anche superato il primo scoglio la situazione non si semplifica.
La prima indicazione della norma è quella secondo cui l’abitazione principale deve essere necessariamente legata all’immobile in cui sia il marito che la moglie hanno la residenza e la dimora. Quindi non è sufficiente verificare le condizioni con riguardo al soggetto passivo Imu ma l’analisi deve estendersi anche all’altra metà del nucleo familiare (come sopra definito).
La seconda specificazione è che se ciò non avviene e i coniugi hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ma questa affermazione potrebbe allora portare a ritenere che nel caso di coniugi l’uno possessore dell’abitazione principale in cui risiede e dimora e l’altro che risiede in altro immobile dello stesso comune ma di cui gode in forza di una locazione la detrazione per il possessore possa essere goduta.
Sul punto le istruzioni che potrebbero essere contenute nella circolare dovrebbero sostenere che condizione per godere della detrazione e dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale è che l’immobile sia per il possessore e per il coniuge la dimora abituale nonché la residenza anagrafica. Quindi sono due condizioni distinte: l’abitazione principale non è correlata unicamente al possessore ma all’intero nucleo familiare e anche deve sussistere la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Con riguardo alla seconda previsione il legislatore ha nella sostanza avuto l’intenzione di rendere uniche per ogni nucleo familiare l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze con l’obiettivo di evitare elusioni con l’applicazione di un doppio beneficio nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune.
La mancata previsione della stessa limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, parrebbe giustificato dal fatto che tale ipotesi potrebbe essere conseguenza di fattispecie che nulla hanno a che fare con l’elusioni dipendendo, per esempio, da motivi di lavoro. È certo che in questa ipotesi che consente a marito e moglie di avere complessivamente due abitazioni principali dovranno verificarsi sempre l’esistenza per ognuno dei possessori della coincidenza nel luogo dell’immobile della residenza e della dimora.
Un’ulteriore considerazione riguarda il caso di «doppio immobile» dei due coniugi nello stesso comune.
L’abitazione principale può essere solo una delle due. Ma quale? La norma nulla specifica lasciando intendere che è facoltà delle parti individuare quale dei due fabbricati può godere dello status agevolato.
Si ipotizzi che i due coniugi non si accordino e ritengano entrambi la propria quale abitazione principale. La situazione è di certo irregolare ma si è fino ad oggi nel buio nel cercare di individuare le conseguenze accertative e sanzionatorie. Di certo in tale situazione qualora uno dei due coniugi conviva con un figlio sarebbe bene assegnare allo stesso l’abitazione principale così che possa godere anche della maggiorazione di 50 euro prevista per i figli conviventi.

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