Un varco anche per le dichiarazioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

La regolarizzazione agevolata può riguardare anche le violazioni dell’obbligo dichiarativo. Bisogna ricordare, peraltro, che, secondo le istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, nella maggior parte dei casi la denuncia non deve essere presentata, poiché i dati sono nella disponibilità dei Comuni. È necessario distinguere, dunque, tra infedeltà e omissione della denuncia.
È possibile regolarizzare la dichiarazione infedele entro il nuovo termine di 90 giorni dalla scadenza di legge. Poiché la dichiarazione relativa al 2014 scadeva entro il 30 giugno, è ancora possibile sanare entro il 28 settembre prossimo eventuali infedeltà, con il pagamento di un nono del minimo di legge. La sanzione base per l’infedeltà è il 50% dell’imposta non versata. Ne deriva che il ravvedimento della violazione in esame comporterà il pagamento della differenza d’imposta, oltre interessi legali, e della sanzione ridotta del 5,55%. Occorrerà inoltre presentare una nuova dichiarazione integrativa e/o rettificativa di quella precedente, entro il medesimo termine.
Trascorsa la data del 28 settembre, rimane sempre la possibilità del ravvedimento lungo. Questo si perfeziona entro la scadenza della dichiarazione annuale successiva. In altri termini, è sempre possibile rimediare a errori o omissioni nella dichiarazione Imu relativa al 2014, al più tardi, entro il 30 giugno 2016. A questo scopo, oltre alla presentazione della dichiarazione correttiva ed al versamento di imposta e interessi legali, occorre pagare una sanzione ridotta del 6,25%, e cioè un ottavo del 50 per cento.
Con riferimento invece all’omissione della dichiarazione, la previsione di riferimento è quella generale di cui all’articolo 13, lettera c) del decreto legislativo 472/1997. In forza di tale norma, la dichiarazione omessa può essere sanata con la presentazione della stessa entro 90 giorni dalla scadenza. In pratica, quindi, sempre entro il 28 settembre prossimo, è possibile presentare in ritardo la denuncia, con il pagamento di imposta, interessi legali e la sanzione ridotta di un decimo del minimo. Nell’Imu, la sanzione minima per l’omissione della dichiarazione è pari al 100% del tributo, con un minimo di 51 euro. Ne consegue che la sanzione ridotta sarà del 10% per cento.
Secondo la risalente interpretazione delle Finanze (circolare 184/E del 1998), oltre la scadenza dei 90 giorni l’omissione non è più regolarizzabile. Si tratta tuttavia di interpretazione non condivisibile, poiché nei tributi locali manca una previsione che disponga espressamente l’omissione della dichiarazione presentata oltre i 90 giorni, analoga a quella dell’articolo 2 del Dpr 322/98. Ne consegue che anche per l’omissione dovrebbe valere il termine lungo, rappresentato dalla scadenza della dichiarazione immediatamente successiva.
Si ricorda inoltre che per i tributi locali vale ancora la causa preclusiva rappresentata dalla formale conoscenza di atti relativi alle operazioni di controllo. Questo significa che se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, un questionario, il ravvedimento è impedito per l’annualità interessata.
Si segnala infine che i Comuni hanno potestà regolamentare in materia di ravvedimento. Potrebbe quindi darsi che l’amministrazione abbia adottato una disciplina più favorevole di quella statale.

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