Un solo documento per l’appalto

Fonte: Italia Oggi

Semplificata la partecipazione delle imprese agli appalti europei grazie al documento di gara unico europeo. Il Dgue (documento unico europeo) consisterà in un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornirà una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. È con il regolamento di esecuzione Ue 2016/7 del 5 gennaio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L3/16 IT del 6 gennaio 2016) che la commissione Ue ha adottato il modello di formulario relativo al documento unico europeo per le procedure di appalto cui i paesi membri dovranno attenersi. Il Dgue dovrebbe concorrere a un’ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il Dgue dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico. Il Dgue consisterà in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico i soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di non trovarsi in una delle situazioni per le quali gli stessi dovranno o potranno essere esclusi. Il Dgue entrerà in vigore dal momento dell’adozione delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/Ue, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016. Il modello allegato n. 2 al regolamento 2016/7 sarà il riferimento per tutti gli Stati membri. Dal 18 aprile 2016 il Dgue sarà fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/Ue. Il Dgue potrà essere utilizzato sia nell’offerta nelle procedure aperte, sia nella richiesta di partecipazione alle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Quanto alle procedure negoziate, in una nota alle istruzioni allegate al regolamento, la presentazione del Dgue, si legge, sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto «nei casi contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall’assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione». L’operatore economico potrà essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si sarà reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il Dgue o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non avrà trasmesso tali informazioni o non sarà stato in grado di presentare i documenti complementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *