Un nulla di fatto dal correttivo

Fonte: Italia Oggi

ItaliaOggi del 6/10/2011 pubblicava un articolo a firma del segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma) sul primo correttivo al codice del processo amministrativo.
Ai lettori si illustravano alcune delle criticità emerse in sede di prima applicazione del codice processuale, auspicando che l’adozione del correttivo rappresentasse l’occasione per ovviarvi.
Speciale attenzione si dedicava alla norma contenuta nell’art. 76, comma 4, c.p.a. che, rinviando alle disposizioni di attuazione del codice processualcivilistico (art. 114, quarto comma, disp. att. c.p.c.) sembra imporre modalità di composizione dei collegi giudicanti poco funzionali sul piano organizzativo.
Il richiamo della norma in questione (che dispone che il collegio sia formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano), infatti, ha determinato un radicale mutamento nelle prassi organizzative dei Tar, in quanto all’ordinaria rotazione, normalmente praticata sulla scorta di precise direttive dell’organo di autogoverno (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), si è sostituita una composizione fissa dei collegi, formati sempre da presidente e consigliere anziano, e in modo variabile solo dal giudice relatore (normalmente estensore anche della sentenza), che cambia di volta in volta.
È presto detto perché questa modalità organizzativa non piaceva e non piace all’Associazione di categoria dei magistrati amministrativi: ostacola il proficuo scambio di esperienze professionali tra i vari magistrati dello stesso tribunale e determina il rischio di formazione di un asse decisionale immutabile.
Insomma il rischio che si corre è che si tenda all’immobilismo invece che all’evoluzione giurisprudenziale, certamente favorita dalla rotazione.
Per questo l’Anma aveva fatto pervenire le proprie osservazioni su questo e su altri punti, sia alla Commissione speciale di esperti composta in seno al Consiglio di stato deputata alla redazione del testo del correttivo, sia alle commissioni parlamentari di Camera e Senato chiamate a esprimere il proprio parere sul testo del correttivo approvato dal consiglio dei ministri nell’agosto 2011.
Si chiedeva che l’art. 76 comma 4, c.p.a. fosse modificato in modo tale da fornire un valido supporto normativo alla precedente prassi organizzativa, fondata sulla costante rotazione.
L’Anma aveva espresso, inoltre, preoccupazione per la norma, prevista nel correttivo, sulla responsabilità da lite temeraria, mutuata dalla disciplina speciale contenuta nel codice degli appalti (art. 246-bis dlgs n. 163/2006) che avrebbe imposto al Giudice (senza discrezionalità alcuna nell’irrogazione) di condannare la parte soccombente che avesse agito o resistito contro «ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati» al pagamento di una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quintuplo del contributo unificato.
Le commissioni parlamentari investite delle richieste dell’Associazione, le avevano ritenute così fondate e condivisibili da licenziare entrambe un parere favorevole allo schema di correttivo del governo, condizionato, cioè positivo ma sottoposto alla condizione che venissero recepite le osservazioni formulate e fosse, per ciò, reintrodotto il principio della rotazione nella formazione dei collegi ed eliminata la responsabilità aggravata per lite temeraria.
Ci saremmo aspettati che il governo, spesso coadiuvato nella difficile impresa di districarsi in materie di elevato grado tecnico e specialistico, come può essere la redazione di un codice amministrativo e di un decreto correttivo, da esperti giuristi che compongono non solo le commissioni speciali, ma anche i gabinetti e gli uffici legislativi dei ministri, recepisse le osservazioni non solo dell’Anma, ma anche delle commissioni parlamentari all’unisono.
Nulla hanno potuto, sfortunatamente, né l’Anma, né soprattutto il parlamento, perché lo schema di correttivo è rimasto sostanzialmente indifferente alle proposte formulate.
La relazione illustrativa del dlgs del 15 novembre 2011 n. 195 contenente le disposizioni correttive e integrative al codice del processo amministrativo chiarisce che il motivo del mancato recepimento delle proposte di correzione della norma relativa alla composizione dei collegi giudicanti risiederebbe nel fatto che essa non rientra tra quelle oggetto di modifica nel correttivo, sicché ogni proposta in merito sarebbe inammissibile.
Stupisce, tuttavia, una tale spiegazione in quanto il correttivo ha la dichiarata funzione di apportate al codice le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune (v. art. 44, ultimo comma, legge n. 69/2009) e per ciò si presenta come lo strumento per modificare qualunque disposizione che abbia manifestato criticità.
Considerare il governo unico interprete dell’individuazione di tali disposizioni, senza consentire al parlamento di esprimersi sulla scelta effettuata (i pareri espressi, infatti, non sono stati disattesi, ma considerati inammissibili), pare davvero troppo.
Solo in parte modificata, invece la norma sulla lite temeraria in quanto la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, è ora prevista quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente (e per ciò non necessariamente contro ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati).
Un vero peccato che si sia persa un’ottima occasione.

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