Un figlio apre alla proroga

Fonte: Il Sole 24 Ore

La nascita di un figlio o la morte di un familiare comportano un temporaneo peggioramento delle difficoltà economiche di un contribuente. Per questo, diventa possibile chiedere una proroga del piano di rateizzazione concordato.
Questa è una delle risposte più importanti fornite dall’agenzia delle Entrate e da Equitalia ai primi quesiti giunti al Sole 24 Ore sul tema delle tasse a rate. Si nota, almeno su alcuni punti, la volontà di interpretare le norme in modo da poter applicare i benefici al maggior numero di casi possibile.
L’influenza della nascita di un figlio e della morte di un familiare sullo stato di difficoltà economica è motivata da Equitalia con il fatto che questi sono eventi che fanno diminuire il valore dell’indice Isee (indicatore di situazione economica equivalente), come altre circostanze più scontate come la perdita del lavoro o il ridimensionamento del reddito. Per legge, l’indice Isee è rilevante ai fini della rateizzazione.
Un’altra questione importante affrontata nelle risposte è quella di come va applicata la soglia dei 20.000 euro (sotto la quale non occorre dimostrare la propria difficoltà economica per chiedere di pagare a rate una cartella esattoriale) nel caso in cui si abbia più di una dilazione in corso. Anche qui la risposta è favorevole al contribuente (contrariamente alla prassi adottata da alcuni uffici sinora): ogni cartella va considerata singolarmente, quindi per rateizzarla è sufficiente che sia entro i 20.000 euro solo il suo importo e non la somma dei debiti del contribuente.
Sono state sottoposte ai tecnici dell’amministrazione del fisco le segnalazioni di dubbi e anomalie di carattere più generale, cioè le più ricorrenti nella vita quotidiana dei cittadini e nell’attività dei professionisti che li assistono.

Pubblichiamo le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate e da Equitalia ad alcuni quesiti inviati dai lettori all’indirizzo web www.ilsole24ore.com/sportellosole

Il ravvedimento «salva» il ritardatario
In caso di pagamento di una rata di avviso bonario con uno o pochi giorni di ritardo – non sanato attraverso il ravvedimento operoso – si può invocare l’errore scusabile per mantenere il diritto alla rateazione e non subire aggravi?
RIl Dl 201/11 ha previsto che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione commisurata all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva. Il versamento tardivo della prima rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, salva la possibilità di rateizzare l’importo della cartella, una volta emesso il ruolo. In assenza di ravvedimento, il versamento tardivo di una rata successiva alla prima, effettuato entro la scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, salva, anche in questo caso, la possibilità di rateizzare l’importo della cartella, una volta emesso il ruolo.

La salvaguardia è retroattiva
La novità secondo cui la decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari non comporta l’inammissibilità della rateazione della successiva cartella di pagamento può trovare applicazione anche per rateazioni decadute prima dell’entrata in vigore del Dl 16/2012?
RLa perdita del beneficio della rateazione dell’avviso bonario non comporta l’inammissibilità della rateizzazione della cartella e questo vale anche per le situazioni verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del Dl 16/2012.

Il periodo dipende dall’importo
Come si determina il periodo di rateazione di cartelle di pagamento con importi che non superano 20.000 euro, posto che in questo caso la rateazione si concede su semplice domanda del contribuente?
RPer importi fino a 20.000 euro il numero massimo di rate è 48 e l’importo minimo delle rate dovrà essere pari almeno a 100 euro. Nel caso, invece, di richiesta di più rate (fino a un massimo di 72), occorre presentare la documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

Possibile optare per le rate crescenti
La rateazione in rate crescenti anziché in rate costanti è un diritto del contribuente o è rimessa alla valutazione dell’agente della riscossione?
RIl Dl 16/2012, modificando l’articolo 19 del Dpr 602/73, ha previsto che il contribuente possa richiedere all’agente della riscossione un piano di rateazione a rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo di rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione.

Decade chi salta due versamenti di fila
Se il contribuente, in pendenza di rateazione di una cartella di pagamento, omette il pagamento di rate non consecutive, quali conseguenze subisce?
RAi sensi del decreto sulle semplificazioni tributarie (Dl 16/2012), si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente all’entrata in vigore del Dl era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.

Quando basta solo la carta d’identità
Per le rateizzazioni fino a 20.000 euro, basta presentare una semplice domanda corredata dal solo documento d’identità del richiedente?
RCon la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012, Equitalia ha portato da 5.000 euro a 20.000 la soglia per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.

La data-spartiacque è il 28 dicembre 2011
Con la direttiva Equitalia di marzo sono stati modificati i criteri per ottenere la rateizzazione. Se ho già in corso un piano di rateizzo, posso richiederne la modifica, approfittando dei maggiori periodi di dilazione previsti con le nuove direttive?
RIn base alle disposizioni del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile richiedere una sola volta la proroga di una rateazione in corso per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi. In base alle nuove disposizioni, per le rateazioni concesse fino al 28 dicembre 2011 è possibile richiedere la proroga anche se si è già decaduti dalla rateazione o se questa era stata precedentemente prorogata. Per le rateazioni concesse successivamente al 28 dicembre 2011 la proroga è concedibile purché non sia intervenuta decadenza o che la rateazione non sia stata precedentemente prorogata.

Preavviso prima di respingere l’istanza
Ho presentato istanza di rateazione, ma Equitalia l’ha respinta perché il debito iscritto a ruolo è superiore al mio fatturato risultante dal bilancio allegato all’istanza. Che cosa posso fare?
RPrima di respingere la rateazione Equitalia invia un preavviso proprio per dare la possibilità al contribuente di portare ulteriori informazioni o elementi utili che possano concorrere ad una diversa chiave di lettura degli indicatori economici.

Nuova dilazione se si salda l’arretrato
Purtroppo sono decaduto da due piani distinti di rateizzo che mi erano stati accordati; questo mi pregiudica una terza richiesta che inglobi tutto il debito attuale?
RUna terza rateazione potrà essere concessa a patto che il contribuente saldi il debito oggetto delle due precedenti rateazioni. In situazioni di questo tipo è comunque consigliabile recarsi presso gli sportelli di Equitalia e verificare con il personale la propria posizione.

Sì al cumulo dei piani di rateazione
Con la direttiva Equitalia di marzo è stato disposto che i rateizzi fino a 20.000 euro non necessitano di documentazione integrativa. Questo vale anche se ho già un piano di rateizzo in corso che, cumulato con quello che intendo richiedere, supera i 20.000 euro?
RÈ facoltà del contribuente cumulare i piani di rateazione (e quindi beneficiare astrattamente di un numero di rate maggiori) oppure trattare i piani singolarmente (e quindi non presentare documentazione aggiuntiva se ciascuno di essi è relativo a debiti inferiori a 20 mila euro).

Quando peggiora il quadro economico
Potreste fare un esempio di che cosa si intende per «temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà economica» che consenta di avere accesso a una proroga del piano di rateizzo?
RUna diminuzione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rispetto a quello dell’anno precedente registra senz’altro un peggioramento della situazione così come, ad esempio, la perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare o la nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare ovvero il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare.

Proroga concessa una sola volta
Che cosa succede se decado dalla rateazione dopo la richiesta di proroga ottenuta?
RPurtroppo la legge prevede che la proroga possa essere concessa una sola volta. Quindi, in caso di decadenza dopo l’ottenimento della proroga, non è più possibile essere ammessi al beneficio della rateazione. Anche in questi casi il suggerimento è comunque quello di rivolgersi agli sportelli di Equitalia.

Ipoteca vietata fino a 20.000 euro
Il mio immobile è stato ipotecato per alcune cartelle inevase; ho chiesto e ottenuto la rateazione; a questo punto vorrei richiedere un mutuo ipotecario per alcune mie esigenze, ma la banca non me lo concede per la presenza dell’iscrizione Equitalia. Visto che ho in corso un rateizzo e che per le rateazioni in genere non è più necessario prestare garanzie, non si potrebbe cancellare l’ipoteca già iscritta?
RViene fissato a 20.000 euro il tetto unico di credito al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria né avviare la procedura di espropriazione immobiliare. Più soft l’eventuale pignoramento di stipendi, salari o altre indennità da parte dell’agente della riscossione: il quinto previsto fino a oggi scatterà solo sugli importi oltre 5.000 euro, per quelli compresi fra 2.000 e 5.000 euro la quota diventa un settimo, per le somme fino a 2.000 euro è pignorabile soltanto un decimo.

Il credito con le Pa e i debiti iscritti a ruolo
Sono a credito verso alcuni enti locali per alcune fatture emesse; al momento del pagamento si sono rifiutati, in quanto presentavo dei debiti iscritti a ruolo e inevasi. Ho chiesto, allora, che Equitalia incassasse direttamente dagli enti questi importi in modo da ridurre il debito iscritto a ruolo. Al momento, però, gli enti non hanno pagato Equitalia e io continuo ad accumulare interessi a debito per i ruoli scaduti. Perché Equitalia non aggredisce anche gli enti locali come fa con gli altri contribuenti?
RLa norma prevede che per debiti superiori a 10.000 euro gli enti pubblici prima di procedere al pagamento di somme a qualsiasi titolo sono obbligati a verificare la presenza di eventuali debiti iscritti a ruolo in carico al creditore. Nella circostanza segnalano la situazione all’agente della riscossione che provvede al pignoramento presso terzi delle somme fino a concorrenza del debito mentre l’ente pubblico deve pagare l’eventuale somma residuante.

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