Ue e Comuni, dove resta il bicameralismo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Bicameralismo addio. O quasi. Il Ddl Boschi limita molto la funzione legislativa del Senato. Che sopravvive nella forma del bicameralismo paritario (cioè con lo stesso identico potere di Montecitorio) in una serie di materie che vengono espressamente elencate nell’articolo 10 – approvato ieri con 165 sì – del disegno di legge. 
Si tratta in primo luogo delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali. Vi figurano le leggi di attuazione della Costituzione sulla tutela delle minoranze linguistiche, sui referendum popolari e sulle altre forme di consultazione popolare. Ancora: il Senato potrà dire la sua (con lo stesso peso della Camera) sulle leggi che “determinano” l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni. La legislazione elettorale attribuita alla competenza legislativa bicamerale paritaria è dunque soltanto quella dei Comuni e delle Città metropolitane, non delle Regioni (che è competenza regionale, rispetto alla quale la legge statale – bicamerale paritaria – interviene solo per dettare principi fondamentali) né dello Stato. La legge elettorale nazionale per la Camera dei deputati appartiene invece alla legislazione “non paritaria”, per cui la Camera dei deputati è arbitra, sul piano delle scelte legislative, della sua forma maggioritaria.
Spetta ancora al Senato esprimersi in via paritaria sulla legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Sempre Palazzo Madama sarà chiamato a esprimersi sulla legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore e sulla legge per l’elezione (in secondo grado) del Senato. 
Tornando all’Unione europea, i senatori dovranno legiferare sulle norme di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Ue. A questo proposito i tecnici in Parlamento si sono chiesti se la dizione di “trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Ue” sia tale da ricomprendere i trattati come il “Fiscal Compact”, che incidono sull’ordinamento e la vita dell’Ue ma non sono formalmente trattati dell’Ue (per esser tali, occorre la sottoscrizione da parte di tutti gli Stati membri, ed allo stato attuale il “Fiscal Compact” non ha raggiunto tale unanimità di sottoscrizione, pertanto è un accordo intergovernativo tra gli Stati membri sottoscrittori).
C’è poi tutto il fronte che riguarda gli enti territoriali. Dalla legge sull’ordinamento di Roma capitale a quella che attribuisce forme ulteriori e condizioni particolari a Regioni non a statuto speciale. E ancora: la legge di disciplina delle forme e dei casi in cui le Regioni possano, nelle materie di loro competenza, concludere accordi transfrontalieri; la legge di determinazione dei principi generali circa il patrimonio proprio dei Comuni, Città metropolitane, Regioni; la legge che disciplina le modalità del potere sostitutivo del Governo rispetto a organi delle Regioni, delle Province autonome, delle Città metropolitane e dei Comuni con procedure rispettose del principio di sussidiarietà e di leale cooperazione, nonché la legge che stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo territoriali dall’esercizio delle funzioni se sia stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente territoriale. Ed anche: la legge che disciplina i principi fondamentali circa il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, la durata di questi organi e i relativi emolumenti; la legge autorizzatoria del distacco di Comuni da una Regione e di loro aggregazione ad altra Regione.
Sulle altre materie il Senato può intervenire ma con voce “affievolita”, in quanto la competenza non è paritaria con Montecitorio. Anche sul Ddl di bilancio il Senato può deliberare proposte di modifiche, ma non in via paritetica con la Camera a cui rimane la decisione ultima. In un unico caso è previsto un iter legislativo non paritario ma “rafforzato” per il Senato: il caso di leggi statali che intervengano su materie di competenza legislativa regionale per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica o l’interesse nazionale (leggi previste dall’articolo 117 della Costituzione). In questo caso, se la Camera vuole modificare le disposizioni del Senato può farlo solo a maggioranza assoluta (ma anche il Senato deve approvare il suo testo a maggioranza assoluta).

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