Troppo rumore del panettiere: è solo un illecito

Fonte: Il Sole 24 Ore

Non rischia sanzioni penali, ma amministrative, il panettiere che turbi quiete e riposo di vicini superando il limite di emissioni sonore previsto dalle norme sul rumore: lo sottolinea la Cassazione penale con la sentenza n. 33072 del 5 settembre 2011, assolvendo un imprenditore della provincia di Vicenza. Un vicino aveva denunciato rumore notturno prodotto da carrelli ed elettroventilatori, ma secondo la Corte di cassazione l’articolo 659 del Codice penale, che sanziona il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, non è applicabile al superamento del rumore. Il codice infatti punisce chi, mediante schiamazzi o rumori, strumenti sonori o strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo altrui, in particolare quando i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone. Quando invece si esercita una professione o un mestiere rumoroso, non basta il disturbo a terzi, ma è necessario che ciò avvenga fuori dei limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge o da regolamenti. Se si provoca rumore con una specifica professione o mestiere rumoroso, la lesione del bene protetto (la quiete pubblica) si trasforma da reato in illecito amministrativo, tutte le volte che si è in presenza di un mero superamento dei limiti massimi o differenziali fissati dalle norme. Si rischia quindi solo una sanzione amministrativa se il mestiere rumoroso supera il limite di emissioni sonore previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 e dalla legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995). La sanzione è solo amministrativa perché si ritiene di minore gravità il comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua propria e normale attività lavorativa. Si cade invece di nuovo in una sanzione penale, se l’attività rumorosa non viola solo i limiti delle emissioni sonore, ma anche gli orari in cui queste attività possono essere esercitate. È ovvio, poi, che le attività rumorose devono essere coerenti al tipo di produzione, evitando rumori da apparecchiature difettose (Cassazione 189073/92) o eccessive, come potrebbe essere il riscaldamento di serre in zona agricola. Ma poiché i carrelli e i ventilatori del fornaio vicentino erano adeguati al tipo di lavorazione, la Corte non si è occupata di questi aspetti e si è limitata ad annullare la condanna emessa in base al solo superamento dei limiti di rumore. Al vicino, resterà solo la strada civile della richiesta di danni, dimostrando l’intollerabilità del rumore o il degrado dell’ambiente di vita.

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