Trasporto locale, premio sull’Ires alle reti

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’esenzione dalla ri-tenuta Ires del 4%, prevista per i con-tributi regionali e locali di ripiano del disavanzo di ge-stione del trasporto pubblico locale, si applica anche se i contributi non vengono ero-gati direttamente all’eser-cente l’attività di trasporto ma all’organismo che ha la proprietà delle reti e si oc-cupa degli aspetti di ammi-nistrazione del sistema. La precisazione giunge dalla risoluzione n. 127/E diffusa ieri dall’agenzia delle Entra-te in risposta a un quesito riferito alla regione Emilia Romagna. Si tratta, peraltro, del primo precedente in termini, dopo l’obbligo im-posto dalla legislazione di comparto di separare, nell’ambito dei servizi pub-blici locali in generale, le funzioni di amministrazione e regolazione del settore, inclusa la proprietà delle reti dedicate al servizio, dal-la gestione vera e propria. Nel caso descritto nel quesi-to, in attuazione della legi-slazione regionale, si è provveduto a operazioni di scorporo e scissione delle varie aziende esercenti il trasporto pubblico locale. L’esito finale di queste ope-razioni è stata la nascita due nuovi organismi, entrambi interamente posseduti dagli enti locali. Da un lato la so-cietà di gestione o Azienda, che svolge direttamente il servizio, dall’altro l’Agenzi-a, che gestisce le reti e gli impianti. L’Agenzia tra i suoi proventi annovera i contributi erogati dalla re-gione e dagli enti locali per il ripiano delle perdite d’e-sercizio e i disavanzi di ge-stione. In base all’articolo 27-bis del decreto legge n. 786 del 22 dicembre 1981, «per i contributi erogati dal-le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dal-le regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertu-ra dei relativi disavanzi» non trova applicazione la ritenuta d’acconto del 4% dell’articolo 28 del Dpr 600/73. Il quesito proposto, quindi, consisteva nell’ac-certare che questa esenzione operasse anche nell’ipotesi in cui i contributi non fosse-ro erogati direttamente al soggetto che gestisce il tra-sporto pubblico locale (l’A-zienda) ma al soggetto rego-latore (l’Agenzia). L’ammi-nistrazione finanziaria ha confermato la spettanza dell’esonero, alla luce della ratio della previsione di fa-vore. Fermo restando che ormai le erogazioni non av-vengono più da parte dello Stato, la ratio della norma consiste, infatti, nell’agevo-lare i soggetti che operano nel settore del trasporto pubblico locale. Nella spe-cie i contributi descritti vanno comunque a benefi-cio di tali soggetti e hanno identità di funzione rispetto a quella sancita nella dispo-sizione agevolativa.

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