Trasferimento obbligatorio: non si applicano i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 4 del 4.2.2016, interviene sulla questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 316/2015/QMIG, pronunciando i seguenti principi di diritto:

 Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite.

Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.

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