Tempestività nei pagamenti, Iva esclusa

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’indicatore di tempestività dei pagamenti deve essere calcolato escludendo dall’importo delle fatture l’Iva da corrispondere all’erario in regime di split payment.
Con la circolare n. 22 del 22 luglio 2015, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato torna a dare elementi operativi sull’«indicatore del ritardo nei pagamenti» e chiarisce che l’importo da conteggiare ai fini del calcolo dei tempi di ritardo medio di pagamento ponderato non comprende l’imposta versata direttamente dalla pubblica amministrazione in applicazione del regime fiscale della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter Dpr 633/72. Questo comporta importanti impatti operativi immediati; fra l’altro le società di software dovranno supportare gli enti nei conteggi riferiti al solo imponibile e non più all’intero importo della fattura.

La circolare spiega che vanno prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione o dalla data di stipula del contratto. Entrano nel calcolo anche le fatture pagate in anticipo, per le quali si determina un valore negativo che contribuisce al calcolo della media ponderata. La Ragioneria generale dello Stato conferma che nessuna esclusione, al di fuori di quelle disciplinate da leggi speciali (ad esempio in caso di calamità), può essere considerata nel calcolo in questione, salvo fatture soggette a contestazioni o contenzioso (articolo 9 del Dcpm 22 settembre 2014). In questi ultimi casi, dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile e pertanto la data di scadenza deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le fatture diventano esigibili. Per evidenti ragioni di certezza giuridica occorre verificare la sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell’indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente la deduzione di generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e il creditore. Resta inteso che, in caso di rapporto tra Pa e società in house regolato da apposito contratto di servizio dal quale derivino obblighi finalizzati alla promozione dell’efficienza, efficacia ed economicità nella gestione all’utenza, il contenzioso o la contestazione possono riguardare anche l’inadempimento e il mancato rispetto, da parte della società fornitrice, di norme comportamentali comunque scaturenti dal contratto stesso. 
Non deve essere causa di sospensione dei termini di pagamento l’inefficienza organizzativa o la lungaggine burocratica da parte della Pa. Non è legittimabile l’allungamento dei termini di pagamento motivato dalla necessità, normativamente prescritta, di acquisire il documento unitario di regolarità contributiva, per il quale, con decorrenza primo luglio 2015 – ricorda la circolare – è disponibile la consultazione on line. Fra le nuove esclusioni previste di recente (Dl enti locali 78/2015) si ricordano i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità assegnate agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 10 Dl 35/13, e quelli effettuati mediante l’utilizzo degli spazi finanziari concessi per il pagamento dei debiti pregressi, certi liquidi ed esigibili di parte capitale di cui all’articolo 1, comma 1, Dl 35/13. Al riguardo la Ragioneria generale dello Stato precisa che gli enti territoriali interessati possono rideterminare l’indicatore già calcolato per il 2014 alla luce delle nuove esclusioni. Ricordiamo che i chiarimenti hanno un evidente impatto immediato nella pubblicazione dell’indicatore riferito al secondo trimestre 2015, da effettuare entro il 30 luglio. 

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