Telecamere a prova di privacy

Fonte: Italia Oggi

Tempi stretti per adeguare gli impianti di videosorveglianza (già installati prima del 29 aprile 2010) alle prescrizioni del Garante della privacy (provvedimento 8 aprile 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, che ha sostituito il precedente provvedimento generale 29 aprile 2004). Il termine scade, infatti, il 29 aprile 2011: entro quella data si deve provvedere a rendere visibili anche di notte i cartelli con le informative e si deve dotare il sistema delle misure di sicurezza previste dal provvedimento generale del Garante. Si tratta dell’ultima tappa di un percorso che ha visto scadere il 29 ottobre 2010 altri due adempimenti: la richiesta di verifica preliminare per i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati; l’adeguamento dei sistemi integrati di videosorveglianza alle cautele specifiche previste dal provvedimento. Naturalmente le scadenze hanno riguardato e riguardano chi aveva un impianto di videosorveglianza già operativo alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento del Garante (29 aprile 2010). Chi deve installare un impianto nuovo, invece, deve realizzare tutti gli adempimenti prima di rendere operativo il sistema. Ecco in rassegna tutti i passaggi da seguire per evitare sanzioni. Trattandosi di un sistema che realizza un trattamento inconsapevole di dati (per chi è ripreso), la normativa impone una informativa specifica tramite un cartello sintetico (per la videosorveglianza in luoghi aperti), possibilmente accompagnata da una informativa analitica (completa di tutti i contenuti previsti dall’articolo 13 del codice della privacy) messa a disposizione su internet, o comunque facilmente accessibile. Novità del provvedimento del 2010 è l’obbligo della visibilità del cartello anche in orario notturno. Il cartello deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche se non a ridosso della macchina (per evitare atti vandalici). Se, poi, sussistono particolari situazioni bisogna prima passare dal Garante e far validare il progetto con la richiesta di verifica preliminare. I casi previsti sono i seguenti: associazione dell’immagine a dati biometrici, possibilità di individuazione delle persone mediante associazione delle immagini a data base con altri dati (campionatura individui, altro), sistemi intelligenti (motion detection) tarati per attivarsi in caso di condotte anomale, superamento termini massimi di conservazione, sistemi con caratteristiche eccedenti rispetto agli standard riconosciuti dal provvedimento generale del garante e, comunque, in tutti i casi in cui si riscontrano esigenze di particolare esigenza di cautela dei diritti delle persone. Il Garante potrà rilasciare provvedimenti generali di verifica preliminare validi per categorie di trattamenti o di titolari di trattamento: chi si ritroverà nelle medesime condizioni sarà autorizzato dal provvedimento generale senza dovere inviare una richiesta specifica. Si apre, poi, il capitolo sicurezza. Chi vuole fare videosorveglianza deve realizzare misure organizzative e tecniche per proteggere i dati raccolti da manipolazioni o accessi indebiti o semplicemente per evitarne la perdita accidentale. Sotto il profilo organizzativo si segnalano la stesura di appositi incarichi di trattamento e la divisione dei compiti (distinguendo chi ha solo il potere di visionare le immagini da chi può intervenire sulle stesse) e la nomina di eventuali collaboratori esterni come responsabili del trattamento e ancora l’obbligo di contraddittorio in caso di interventi di manutenzione (il tecnico deve essere assistito da un incaricato abilitato alla visone delle immagini). Quanto agli aspetti tecnici si segnalano l’obbligo di dotarsi di programmi intrusione e di sistemi crittografici nel caso in cui si facciano viaggiare le immagini attraverso la rete pubblica. Anche in tal caso, il 29 aprile 2011 è il termine per mettersi in regola.

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