Tecnorifiuti, raccolta in 4 mosse

Fonte: Italia Oggi

Registrazione sul portale web del Centro di coordinamento Raee, scelta del centro di raccolta comunale presso cui conferire i rifiuti, prenotazione della consegna (in caso di superamento dei 200 kg giornalieri), effettuazione del conferimento da parte dei soggetti legittimati. A semplificare la vita dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Aee»), dallo scorso 18 giugno obbligati a ritirare gratuitamente all’atto della vendita di nuovi beni destinati ai nuclei domestici gli analoghi prodotti consegnati dai clienti che vogliono disfarsene e, di conseguenza, gestire quelli allo stato di rifiuto («Raee»), arriva il Protocollo d’intesa siglato il 24 giugno 2010 tra Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Centro di coordinamento Raee (cd. «Cdc Raee», l’Ente deputato a ottimizzare a monte l’attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e organizzazioni di categoria dei distributori. Le linee guida del protocollo pianificano gli step che condurranno i distributori verso il corretto conferimento dei Raee domestici ricevuti in carico ai centri di raccolta comunali disponibili. Accreditamento «Cdc Raee». Il primo step che i distributori dovranno affrontare sarà l’accreditamento presso il portale internet del Centro di coordinamento Raee (raggiungibile all’indirizzo www.cdcraee.it). All’atto della registrazione, oltre ai dati relativi a punto vendita, luogo di raggruppamento Raee, trasportatori iscritti all’Albo gestori ambientali che effettuano per loro conto lo spostamento dei rifiuti, i distributori dovranno fornire al sistema le informazioni sulle proprie dimensioni aziendali, così da essere collocati in una delle due categorie previste dal protocollo: «Piccoli conferitori», ossia i soggetti che prevedono un conferimento giornaliero ai centri di raccolta rifiuti fino a 200 kg o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi; «grandi conferitori», ossia i soggetti con conferimenti superiori a quelli citati. Individuazione «Cdr» e prenotazione. Una volta accreditati, i distributori potranno attraverso il sito web del «CdC Raee» individuare il centro di raccolta rifiuti comunale avente le caratteristiche tecniche e disponibile ad accettare il conferimento. Tali centri saranno quelli presso cui possono effettuare conferimenti anche i cittadini del Comune in cui hanno sede i distributori o quelli localizzati in altri Comuni che hanno dato la loro disponibilità siglando una delle convenzioni previste dal Protocollo in parola. La consegna dei Raee da parte dei «grandi conferitori» dovrà, salvo diverse intese a livello territoriale e ad eccezione dei conferimenti di piccole quantità, essere prenotato; in caso di indisponibilità del centro prescelto, i distributori potranno scegliere altre strutture. Conferimenti. I conferimenti dovranno essere effettuati dai trasportatori legittimati in base al dm 65/2010 (il provvedimento che ha istituito la gestione semplificata dei Raee da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica di Aee), avvenire in maniera ordinata e secondo i raggruppamenti previsti dal dm 185/2007 (il regolamento istitutivo del Registro nazionale e del Centro di coordinamento Raee). I centri di raccolta respingeranno i rifiuti diversi dai Raee, i Raee contaminati irreversibilmente, quelli privi di componenti essenziali o seriamente danneggiati. Ai Raee accettati sarà invece data identificazione «Cer» (Catalogo europeo dei rifiuti) «200121*», «200123*», «200135*», «200136». Il sistema «uno contro uno» e la gestione semplificata dei Raee. Il citato dm 65/2010 (emanato in attuazione del dlgs 151/2005, provvedimento madre in materia di gestione dei Raee) ha sancito (come accennato) l’obbligo a partire dal 18 giugno 2010 per distributori, installatori e centri di assistenza di Aee destinate ad utenze domestiche di ritirare nella ragione di «uno contro uno» le analoghe apparecchiature conferite dai clienti all’atto dell’acquisto del nuovo, prevedendo però la possibilità in capo agli stessi commercianti di aderire a un sistema semplificato per gestire le Aee allo stato di rifiuto. Tale sistema, più leggero rispetto all’ordinario regime imposto dal dlgs 151/2005 e dal dlgs 152/2006, permette ai soggetti in parola di stoccare i Raee raccolti presso i loro punti vendita e poi trasportarli nei relativi centri di trattamento nel rispetto di standard tecnici e burocratici semplificati, tra cui quelli relativi alle misure di sicurezza da garantire nel deposito, alla documentazione che deve accompagnare gli spostamenti dei rifiuti, all’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali. In particolare, le regole per l’iscrizione (semplificata) all’Albo gestori ambientali sono state da ultimo dettate dalla deliberazione 19 maggio 2010 dell’Ente stesso e prevedono l’inoltro alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo di una comunicazione corredata da un attestato di versamento dei diritti annuali di adesione e dalla copia di documento identificativo del legale rappresentate dell’impresa.

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